di Riccardo Pizzorno per @SpazioEconomia

Le notizie che riportano i giornali riguardo i danni subiti da risparmiatori e soci delle banche in dissesto portano l’attenzione alle norme che regolano i servizi di supporto all’investimento. In questo settore si comprendono una serie di attività che hanno per oggetto valori mobiliari e altri strumenti finanziari, loro compravendita, collocamento sul mercato di nuove emissioni, gestione di patrimoni mobiliari, raccolta di ordini di acquisto o di vendita.

Istituite nel 1991, le principali imprese operanti in questa attività sono le Società di intermediazione mobiliare (Sim). Esse trovano il loro assetto definitivo nel 1998 con l’approvazione del Testo unico della Finanza e rientrano nella categoria delle “imprese di investimento”, aziende, cioè, con sede legale e direzione generale in Italia, diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Testo unico bancario, autorizzate a svolgere i servizi di investimento. Sono società iscritte in un apposito albo tenuto dalla Consob.

L’attività delle Sim si caratterizza per lo svolgimento di servizi classificati in quattro grandi categorie:

1. la negoziazione di strumenti finanziari per conto proprio (dealing) e per conto terzi (brokerage)
2. il collocamento di strumenti finanziari con garanzia (underwriting) o senza garanzia (selling) di sottoscrizione a favore dell’emittente
3. la gestione individuale di portafogli di strumenti finanziari
4. la ricezione e la trasmissione di ordini di negoziazione di strumenti finanziari

La disciplina oggi vigente in Italia, oltre alle previsioni relative agli operatori autorizzati, secondo la direttiva MiFid (Markets in Financial instruments directive, ndr), prevede l’obbligo per l’intermediario di effettuare la “valutazione di adeguatezza” quando lo stesso presta consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio.
L’impresa di investimento deve ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento  per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti.
Un’operazione di investimento potrà essere ritenuta adeguata quindi, se soddisfa i seguenti criteri:

1. se corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente;
2. se è di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
3. se è di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio.

Quando l’impresa di investimento non ottiene le informazioni necessarie ai fini della “valutazione di adeguatezza” deve astenersi dal prestare i servizi di investimento di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafoglio.

La MiFid I, entrata in vigore nell’ordinamento italiano nel 2007, ha fornito la base generale per un quadro di regole comuni riguardanti la tutela degli investitori, l’attività dei mercati finanziari e la prestazione di servizi e attività di investimento da parte di istituti di credito e imprese di investimento.

L’entrata in vigore della MiFid II è stato posticipato al 3 gennaio 2018. Essa condivide lo scopo originario della direttiva del 2004 e ne conferma le scelte di fondo. La MiFid II innova significativamente la materia, introducendo il nuovo concetto di consulenza su base indipendente. Le imprese di investimento sono pertanto chiamate a specificare ai clienti se la consulenza è prestata su base indipendente o meno e se è basata su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari. La MiFid II introduce una serie di requisiti organizzativi applicati ai rapporti tra produttori e distributori di strumenti finanziari. Ma la novità che più di tutte riguarda da vicino il promotore finanziario, non è tanto l’elevazione della consulenza a servizio d’investimento riservato e soggetto ad autorizzazione (previsto già dalla MiFid I), bensì l’introduzione della distinzione tra consulenza finanziaria su base indipendente e consulenza finanziaria su base dipendente, introdotta proprio dall’articolo 24 della MiFID2, come passaggio da una logica di prodotto ad una di servizio.
La consulenza indipendente viene così identificata non più come un’attività riservata a soggetti “indipendenti”, bensì come una modalità di prestazione del servizio di consulenza, che potrà essere prestata al cliente anche da tutti quei soggetti abilitati ed iscritti all’albo che prestano la loro opera per conto di uno degli intermediari autorizzati (Banche, SIM e SGR).

Gli intermediari, i network e le banche possono scegliere pertanto se fare consulenza su base indipendente, dipendente o ibrida, mentre i consulenti finanziari individuali devono scegliere se lavorare in un regime di dipendenza o di indipendenza e comunicarlo esplicitamente al cliente.

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