Ambiente & Veleni

Ecoreati: seppur imperfetta, la legge funziona. La Cassazione lo conferma

La Cassazione torna a occuparsi del nuovo delitto di inquinamento ambientale, uno degli “ecoreati” contenuti nella legge approvata quasi due anni fa. E anche in questo caso dice cose assai significative.

La vicenda riguarda un impianto di depurazione di un Comune siciliano, non proprio esemplare, e i suoi effetti inquinanti su un corso d’acqua vicino, nel quale erano stati rilevati valori di azoto ammoniacale e di Escherichia Coli pari rispettivamente al triplo del consentito e a 800 volte il limite massimo.

Il pronunciamento della Suprema Corte è ad ampio raggio e tocca praticamente tutti i punti nodali (e potenzialmente nevralgici) della nuova fattispecie di reato. Qui è il caso di rimarcarne due, particolarmente importanti.

I giudici del Palazzaccio iniziano con un’ampia citazione della prima sentenza emessa dalla Corte in merito a questo reato, dichiarando espressamente che intendono applicare gli stessi principi di diritto. A partire dalla questione che, durante la fase di approvazione della legge, ma anche dopo, aveva scatenato un’autentica tempesta interpretativa, in un bicchier d’acqua: l’ormai celebre avverbio “abusivamente” (rinvio a un mio post precedente).

La Corte sgombra il campo dai dubbi che, ormai, si erano ampiamente dissolti con il primo arresto di novembre scorso (e che non avevano particolare ragion d’essere ab origine, per dirla con un pietoso eufemismo) e sancisce che “la condotta ‘abusiva’ idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 452-bis cod. pen. comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni, o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative”.

In seconda battuta, i giudici di legittimità passano a esaminare il concetto di deterioramento che, insieme a quello di compromissione, costituisce il cuore del reato di inquinamento. E anche in questo caso il principio che affermano è forte e chiaro: “La ridotta utilizzazione del corso d’acqua in conformità alla sua destinazione quale conseguenza della condotta è perciò già sufficiente a integrare il ‘danno’ che la minaccia della sanzione penale intende prevenire”.

L’elaborazione in questione risulta tanto più rilevante quanto più essa si contrappone, rigettandolo, al principale assunto difensivo dell’imputato, per il quale il danneggiamento della matrice ambientale, richiesto dalla norma, dovrebbe “essere valutato alla stregua della destinazione d’uso del corpo ricettore; nel caso di specie, trattandosi di acqua destinata ad usi diversi dal consumo umano e dalla irrigazione, la presenza di Escherichia Coli per concentrazioni non ancora fissate dall’autorità competente, non può rilevare ai fini del deterioramento delle acque stesse.”

L’interpretazione della Suprema Corte del concetto di deterioramento risulta oltremodo interessante perché non pare azzardato ricavarne una sorta di valorizzazione temperata della matrice “ecocentrica” della legge 68/2015, e, prim’ancora, della direttiva comunitaria di cui la stessa normativa è la traduzione nell’ordinamento nazionale.

Alcune sintetiche considerazioni finali. Questa è, di sicuro, una legge imperfetta, nella forma e nella sostanza. Anche per questo, la giurisprudenza può cambiare di segno: pure in maniera radicale, anche su alcune delle questioni centrali di cui ci si è occupati in questo blog. Ma il legislatore penale-ambientale di questo Paese ci aveva abituati, negli ultimi decenni, a prestazioni redazionali assai più “luminose”.

In ogni caso, sentenze come quella in esame sembrano attestare che questa è una legge che, con tutte le sue lacune e le sue incognite, può finalmente garantire una seria tutela penale delle matrici ambientali, degli ecosistemi e della biodiversità: nel nostro ordinamento questo pare davvero un elemento culturalmente, prim’ancora che giuridicamente, qualificante, per non dire rivoluzionario.

Con buona pace dei sussiegosi professoroni e professorini che, con il lapis blu e rosso regolarmente sguainato e il sopracciglio perennemente alzato, continuano imperterriti a dispensare, a ogni piè sospinto, lezioni, più o meno autorevoli, e bocciature, più o meno verosimili, a ogni parola di questo testo normativo. Ma d’altronde, da che mondo è mondo, quando ci sono di mezzo crimini sostanzialmente appannaggio dei colletti bianchi, quei lapis si fanno particolarmente affilati.