Affittare la casa a canone concordato può essere una soluzione conveniente sia per i proprietari che per gli affittuari. Anche nei piccoli centri dove finora questo tipo di contratto non era consentito dalla legge. Secondo quanto stabilisce il decreto del ministero delle Infrastrutture, datato 16 gennaio 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2017, gli affitti a canone concordato, sperimentati già in 700 comuni di grandi e medie dimensioni, potranno infatti essere stipulati anche nei centri con almeno 10mila abitanti. I prezzi dei canoni saranno però definiti all’interno degli accordi-quadro locali stipulati fra associazioni di inquilini e proprietari depositati nel comune di riferimento dell’immobile. Chi voglia quindi optare per questa tipologia di contratto di affitto dovrà innanzitutto procurarsi una copia dell’intesa, in genere disponibile sul sito delle associazioni o del comune in cui si trova l’appartamento da affittare.

Ma quali sono i vantaggi del canone concordato? Sul fronte fiscale, per tutto il 2017 i proprietari godranno di una tassazione agevolata al 10% sulla rendita derivante dalla locazione. Salvo interventi ad hoc, l’imposta dovrebbe salire al 15% nel 2018. “Stiamo chiedendo al governo di eliminare la temporaneità della norma sui vantaggi fiscali per stabilire un’aliquota fissa del 10% su questa tipologia di contratti”, ha spiegato ilfattoquotidiano.it Daniele Barbieri, segretario generale del Sindacato nazionale unitario inquilini e assegnatari (Sunia). Inoltre, in alcuni centri, i Comuni hanno ritenuto importante sostenere questa tipologia di contratti con altri tipi di incentivi. E’ accaduto ad esempio a Bologna dove i proprietari di appartamenti locati con canone concordato hanno anche diritto ad agevolazioni sul fronte Imu.

Per quanto riguarda l’inquilino, il principale beneficio è nel prezzo: i contratti a canone concordato spuntano infatti mediamente un canone di affitto di circa il 15% inferiore a quello di mercato. Inoltre, in caso di contenzioso, non sarà necessario attendere i lunghi tempi della giustizia. Sia il proprietario che l’inquilino potranno infatti rivolgersi direttamente alle commissioni di conciliazione presso le associazioni di categoria. La commissione sarà poi tenuta a trovare una soluzione alla controversia nel giro di 60 giorni dalla presentazione del caso. Per quanto riguarda la durata, questi contratti potranno coprire un arco temporale che va da un mese fino a cinque anni. Nel dettaglio potranno rientrare nella categoria accordi triennali con possibilità di rinnovo per un biennio, ma anche contratti per studenti (inclusi dottorandi ed iscritti a master) che vanno dai sei ai 36 mesi e contratti transitori (da uno a diciotto mesi). Sono inclusi quelli però a scopo turistico ai quali verrà applicata la tassazione al 21 per cento. Per beneficiare delle agevolazioni, il proprietario dell’immobile dovrà indicare nel contratto l’applicazione delle tariffe agevolate e l’adesione alla cedolare secca “leggera”. Inoltre dovrà registrare il contratto all’Agenzia delle entrate e infine darne comunicazione all’amministratore di condominio fornendo tutti i riferimenti della registrazione. Solo così potranno evitare spiacevoli contenziosi in campo fiscale.

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