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Foia e Pubblica amministrazione, l’incredibile fallimento di una legge

Tutta la stampa italiana, per una volta, sembra essere d’accordo. Le pubbliche amministrazioni nascondono in modo complice e contra legem i loro documenti, dati e informazioni ai cittadini. I primi dati sull’applicazione del Freedom of information act (Foia) sono impietosi: sette pubbliche amministrazioni su dieci sono “fuori legge. La colpa è della “ignoranza” delle pubbliche amministrazioni in materia. Qualcuno arriva a dire che questa è “ignoranza di Stato. Per altri, invece, la legge rasenta la perfezione e ha fatto compiere al nostro sistema Paese un balzo in avanti a livello (almeno teorico) di trasparenza.

È davvero cosìIo da tempo nutro qualche serio dubbio su questa normativa che ha, di fatto, burocratizzato la trasparenza ed è stata trapiantata nel nostro Paese con un non proprio impeccabile “copia-incolla” effettuato da ordinamenti di common law diversi dal nostro.

Prima di tutto, dovremmo chiederci: ma questo Foia serve ai giornalisti o ai cittadini? Sembra una provocazione la mia, ma non lo è per nulla. Non possiamo non interrogarci sul tipo di trasparenza che servirebbe, oggi, ai cittadini italiani: una trasparenza voyeuristica che consenta di accedere a dataset pubblici sterminati e sempre più centralizzati, come prevista dall’attuale benemerita normativa del Foia, oppure un accesso trasparente e sempre disponibile on line a informazioni e documenti rilevanti delle pubbliche amministrazioni?

Cosa interessa davvero ai cittadini italiani? Una trasparenza astratta dei procedimenti amministrativi una trasparenza by default dei processi interni che li generanoHa senso parlare oggi di trasparenza e di digital first senza focalizzare l’attenzione su semplificazione, sistemi di gestione documentale e competenze necessarie per attuarli in modo serio? Può esserci trasparenza senza la garanzia di archivi digitali affidabili?

Sono queste le domande a cui la normativa non sa rispondere. Una normativa introdotta nel nostro Paese attraverso l’ennesima “innovativa” riforma di cui si sentiva poco la necessità e che, nella eccessiva genericità dell’elencazione dei limiti all’accesso civico generalizzato, prevista dall’articolo 5bis del D.lgs. 33/2013, si sovrappone burocraticamente all’istituto dell’accesso agli atti del procedimento amministrativo, (di cui alla legge 241/90) in un ginepraio contorto di norme che ci fa ricordare sempre di più il famoso brocardo latino di Tacito: “corruptissima republica plurimae leges”.

Incredibilmente oggi si chiede ai cittadini italiani di districarsi tra diverse ipotesi di accesso:

– Diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo (con precisi limiti di azione)

– Diritto di accesso civico alla trasparenza sui siti web (con limiti di pubblicazione)

– Diritto di accesso civico generalizzato (con limiti di esercizio troppo generici)

– Diritto all’accesso e alla portabilità dei propri dati personali (nei diversi ambiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati)

– Diritto di accesso ai propri documenti conservati dalle pubbliche amministrazioni (appena introdotto nell’articolo 43 del Codice dell’amministrazione digitale).

Di tali diritti, differenti tra loro e diversamente esercitabili, i cittadini italiani ben poco sanno e in questo labirinto faticano a districarsi gli stessi avvocati che dovrebbero aiutarli. Qualcuno che ha provato faticosamente esercitare i suoi diritti ha giustamente definito questa “trasparenza” tutta italiana come una “scatola cinese”. Altro che rivoluzione trasparente delle pubbliche amministrazioni italiane. La frenesia riformista ha fornito agli amministratori gli strumenti (o gli alibi?) migliori per far ristagnare la trasparenza in un paludoso groviglio normativo; senza tralasciare il fatto che le linee guida dell’Anac, che si susseguono in materia, molto poco possono risolvere.

In realtà, i cittadini sono perfettamente all’oscuro di questi nuovi diritti e nessuno ha seriamente provato ad “alfabetizzarli”, come sarebbe necessario. Del resto, come si può spiegare in modo elementare ciò che (abilmente) è nato come complicatissimo? Si ha infatti la spiacevole sensazione che gli unici che stanno provando a esercitare il nuovo “diritto di accesso civico generalizzato” sono proprio quei pochi giornalisti davvero interessati a verificare se funziona, dopo aver fatto di tutto (si spera in buona fede) per introdurre questo nuovo istituto giuridico.

La verità è che non si possono introdurre frettolosamente in un ordinamento complesso come il nostro istituti e regole pensati (in epoche passate) per ordinamenti di common law. Per incidere sul nostro ordinamento ci vorrebbe il bisturi nelle mani di un chirurgo e non il racconto affabulante di chi si affanna a dimostrare di volere sì maggiore trasparenza, ma solo di facciata.

Era il D.lgs. 33/2013 (già vigente nel nostro ordinamento) che andava potenziato e coordinato con le norme esistenti, se davvero si voleva favorire la trasparenza digitale della pubblica amministrazione. Il nostro Paese avrebbe bisogno di poter credere a un’amministrazione totalmenttrasparente e con la quale interagire on line, e non a una pubblica amministrazione che si protegge dietro la burocrazia di cinque accessi diversi esercitabili astrattamente dai suoi cittadini, che invece si trovano ancora come sudditi a mendicare ciò che dovrebbe (e potrebbe) già essere nella loro disponibilità.

Quindi, per una buona volta, rendiamoci conto che la colpa di questo stato di desolazione digitale poco trasparente non è delle nostre pubbliche amministrazioni, ma della scarsa chiarezza e dei pretesti burocratici che le pessime leggi forniscono loro ogni giorno. Purtroppo.