LA SCHEDA - Il testo prevede l'istituzione delle Disposizioni anticipate di trattamento, la possibilità di chiedere lo stop alla nutrizione e all'idratazione artificiale. Ma anche l'obiezione di coscienza
La legge sul Biotestamento ha ottenuto il primo via libera a Montecitorio dopo anni di ritardi e ora si prepara a passare al Senato. Questi i contenuti del provvedimento così come approvato alla Camera. In sintesi: per depositare le proprie disposizioni sul fine vita ci si dovrà rivolgere a un notaio o pubblico ufficiale, ma sarà possibile farlo anche davanti a un medico del Servizio sanitario nazionale. Le volontà sono sempre revocabili ed ognuno potrà disporre il rifiuto dei trattamenti sanitari. I medici possono esercitare l’obiezione di coscienza.
CONSENSO INFORMATO – La legge sul Biotestamento “tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignità e all’autodeterminazione” e dispone che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”. “E’ promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante – si legge nel testo approvato – è il consenso informato” che è un documentato in forma scritta. “Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, viene espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che la consentano” e “la volontà espressa dal paziente può essere sempre modificata”.
NUTRIZIONE E IDRATAZIONE ARTIFICIALE – “Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso”. Inoltre la legge stabilisce che il paziente “ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento”. La novità rispetto al testo base, infatti, è che la nutrizione e idratazione artificiali sono ritenuti “trattamenti sanitari” perché la loro somministrazione avviene su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari e, di conseguenza, possono essere rifiutati o sospesi.
ACCANIMENTO TERAPEUTICO E ABBANDONO CURE – Il testo della legge, modificato dall’Aula, recita: “Il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario. E’ sempre garantita un’appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili e sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente”.
RESPONSABILITA’ DEL MEDICO – “Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi. In conseguenza di ciò, il medico è esente da responsabilità civile o penale – si legge -. Il paziente non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali”. Inoltre, “il medico non ha obblighi professionali” e quindi può rifiutarsi di staccare la spina. In sostanza una sorta di obiezione di coscienza.
MINORI E INCAPACI – L’articolo 2 della legge approvata alla Camera stabilisce che il consenso informato “è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall’amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno”. Il minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione e quindi deve ricevere informazioni sulle sue scelte ed essere messo in condizione di esprimere la sua volontà.
LE DAT – “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari”. Il paziente quindi indica “una persona di sua fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”. Le Dat devono essere redatte in forma scritta, e sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Qualora non fosse possibile redigerle in forma scritta possono essere videoregistrate, vincolando il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto.
PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE – “Nella relazione tra medico e paziente, di fronte all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante”, il medico e l’equipe sanitaria “sono tenuti ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità”. NORME TRANSITORIE – “Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge”.