Accade che, nella procedura di riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per la centrale Enel di Cerano, nel Brindisino, il ministero della Salute (finalmente) esprima parere favorevole, ma a condizione che siano svolte analisi relative agli impatti della centrale sulla salute di lavoratori e cittadini.

Il ministro dell’Ambiente contesta l’atto del ministero della Salute sulla base di questa motivazione: “L’Aia non richiede la conduzione di analisi e valutazione di impatti sanitari connessi all’esercizio”. Secondo questa lettura, l’Aia, in sostanza, sarebbe un provvedimento che c’entra poco con la tutela della salute. È una posizione che merita un minimo di approfondimento, norme alla mano.

Tra le procedure ambientali disciplinate dal cosiddetto “Codice dell’ambiente”, la Valutazione d’impatto sanitario (Vis) è prevista espressamente solo in sede di Valutazione d’impatto ambientale. Dedurre, però, automaticamente da questo elemento che l’Aia non abbia alcun collegamento con la tutela della salute pare salto logico-giuridico assai acrobatico, alla stregua della lettera e dello spirito di tutta la normativa, nazionale e comunitaria, in materia di tutela ambientale.

Proprio nel citato Codice dell’ambiente, infatti, si legge che “l’autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato VIII ….” (art. 4, d. lvo 152\2006). L’inquinamento (che l’Aia mira a prevenire) consiste nell’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente”.

Alla Conferenza di servizi, finalizzata al rilascio di questo provvedimento, partecipa, per l’appunto anche il ministero della Salute, il cui ruolo in quella procedura, potrebbe anche, per così dire, avere qualcosa a che vedere con la tutela della salute (art. 29 quater). Potrebbero bastare, forse, questi elementari dati legislativi per iniziare a nutrire qualche dubbio sulla fondatezza dell’idea per cui l’Aia non avrebbe niente a che vedere con la tutela della salute. Non farà male, però, aggiungere qualche altro breve elemento, in diritto e in fatto, a completamento del discorso.

Nel 2012, la Regione Puglia approvava la legge istitutiva della “Valutazione del danno sanitario”. Con riferimento ad alcune specifiche zone del territorio pugliese, per l’appunto le “aree di Brindisi e Taranto, già dichiarate ‘aree a elevato rischio di crisi ambientale”, veniva sancito l’obbligo, in capo agli enti regionali di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, di “congiuntamente redigere, con cadenza almeno annuale, un rapporto di Valutazione del danno sanitario (Vds) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale” (art. 1, L.R. 21\2012). La finalità – conseguenza della Vds è l’ulteriore obbligo, per alcune determinate categorie di stabilimenti insediati nelle aree su citate (quelli sottoposti ad Aia e aventi particolari caratteristiche di impatto ambientale), di “ridurre i valori di emissione massica in atmosfera degli inquinanti per i quali il rapporto Vds ha evidenziato criticità” (art. 3, L.R. 21\2012).

L’articolato si chiude con la previsione di una serie di “misure di mitigazione, vigilanza e controllo” da applicarsi in immediata successione, a carico delle stesse aziende, in relazione all’eventuale emersione delle predette criticità (art. 6, L.R. 21\2012). Nel gennaio 2013, il legislatore nazionale seguiva quello regionale pugliese.

Con la legge di conversione del d.l. n. 207\2012 (il noto decreto ad Ilvam, capostipite di una ormai lunga serie con cui era istituita la “singolare” figura degli “stabilimenti di interesse strategico nazionale” sottoposti ad Aia), veniva introdotta, infatti, anche nell’ordinamento nazionale la Valutazione del danno sanitario (art. 1 bis). Tra Vis e Vds vi sono differenze, ma sono entrambe, indubitabilmente strumenti che servono a “legare” tutela dell’ambiente e tutela della salute in sede di procedure autorizzatorie ambientali. Per la semplice ragione per cui tutela dell’ambiente e tutela della salute sono, già di per sé, legate in modo inscindibile.

Nel caso di Cerano, questo principio gode ormai anche di evidenze scientifiche, come ha dimostrato lo studio di un gruppo di ricercatori del Cnr del 2015, sull’impatto sanitario del particolato primario e secondario prodotti dalla Centrale. Forse, il dirigente del Ministero della salute che ha firmato quel parere non ha ha tutti i torti.

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