Il giudice del Tribunale di Ivrea, Luca Fadda, ha condannato l’Inail a riconoscere una pensione per malattia professionale a un tecnico della Telecom che usava cellulare in maniera "abnorme"
Roberto Romeo è stato esposto per quindici anni alle radiofrequenze, il periodo di latenza è coincidente, il tumore si è manifestato al nervo auricolare destro. E il tecnico della Telecom che si è appena visto riconoscere un rendita da malattia professionale per l’uso del cellulare lo utilizzava proprio vicino a quell’orecchio. Ancora: lo studio Iarc che pone i campi elettromagnetici ad alta frequenza tra i “cancerogeni possibili per l’uomo” è “una pietra miliare”, mentre altri studi – come Interphone – sono caratterizzati da “particolari singolarità” e già la Corte di Cassazione lo aveva definito “non particolarmente attendibile nella parte in cui tende ad escludere – in via generale – la sussistenza di un nesso causale tra esposizione a radiofrequenze e tumori encefalici, per essere stato cofinanziato dalle stesse ditte produttrici di cellulari”. Per questo il giudice del Tribunale di Ivrea, Luca Fadda, ha stabilito che “sussista una probabilità qualificata del ruolo, quanto meno, concausale, dell’uso dei telefoni cellulari nella causazione della rara patologia che ha afflitto il ricorrente”, condannando l’Inail a riconoscerli una pensione per malattia professionale. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza depositate lo scorso 21 aprile. Una sentenza storica e molto dibattuta dalla comunità scientifica perché per non era mai accaduto che in primo grado venisse riconosciuto un nesso causale tra l’utilizzo prolungato del cellulare e un tumore.
La storia lavorativa di Romeo
Il giudice parte dalla storia lavorativa del tecnico della Telecom, sulla quale concordano diversi teste. Per quindici anni ha usato il cellulare in maniera “abnorme”, scrive Fadda, senza che gli venisse fornito “nessuno strumento” utile ad “attenuare la sua esposizione alle radiofrequenze ed il tutto aggravato dall’uso frequente di questi primi telefoni cellulare per circa 5 anni con tecnologia Etacs, all’interno dell’abitacolo di una autovettura”. Romeo parlava al telefonino ogni giorno tra le due ore e mezza e le sette. Era destrimane, evidenzia ancora il giudice, e la patologia è “insorta proprio nella parte destra del capo”. Ecco, quindi, “l’associazione tra un tumore raro e una esposizione altrettanto rara” che “depone per un’associazione causale”.
Gli studi
A conforto di ciò, pur sottolineando che “è evidente che la letteratura scientifica è divisa in merito alle conseguenze nocive dell’uso dei telefoni cellulari”, la sentenza dà maggiore importanza allo studio dell’Agenzia internazionale per la Ricerca sul cancro (Iarc) che ha inserito i campi elettromagnetici ad alta frequenza tra i “cancerogeni possibili per l’uomo”, pur essendo riconosciuta la sua “massima prudenza”. Una conclusione che associata all’esposizione di Romeo, al periodo di latenza “nonché della coincidenza tra uso della mano destra e lato destro del capo ove si è sviluppata la patologia”, conclude Fadda, “deve ritenersi sussistente un nesso causale (o quantomeno concausale) tra tecnopatia ed esposizione, sulla base della regola del più ‘probabile che non’”. Anche perché le altre ricerche vengono ritenute meno attendibili di quella Iarc, definita “una pietra miliare”. Lo studio Interphone, per esempio, “è caratterizzato da singolari particolarità” come “l’inspiegabile effetto protettivo sui tumori dell’encefalo” nelle categorie a più bassa esposizione, tanto che la Corte di Cassazione, quando nel 2012 si pronunciò su un caso simile, lo definì “non particolarmente attendibile nella parte in cui tende ad escludere la sussistenza di un nesso causale” poiché è “stato cofinanziato dalle stesse ditte produttrici di cellulari”. Eppure, alcuni commenti allo stesso studio “pur evidenziandone la lacunosità e perplessità” concordano nel sottolineare che vi sono “indicazioni di rischio per i gliomi ai livelli più elevati di esposizione”. E gli unici studiosi ad affermare che un nesso è da escludere completamente sono Ahlborn e Repacholi, che come aveva sottolineato nella sua perizia il professor Paolo Crosignani, consulente tecnico nominato dal giudice, erano in conflitto d’interesse e quindi non ritenuti attendibili.
La bomba atomica e l’amianto
Nelle motivazioni vengono citate anche un’altra conclusione di Crosignani e un passaggio “particolarmente significativo” di una sentenza della Corte d’Appello di Brescia su un caso analogo a quello di Romeo. Secondo il consulente tecnico del Tribunale, “nessuno dubita del potenziale cancerogeno dell’amianto: eppure, anche per tale materiale nessun meccanismo d’azione è stato stabilito con certezza a proposito dell’insorgenza di neoplasie”. E poi, evidenzia il giudice, nel 2009, il tribunale bresciano affermò che “il rischio oncologico per i sopravvissuti alle esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki è stato individuato nella misura di “1,39 per tutti i tumori”, mentre il rischio individuale per un uso così massiccio e prolungato nel tempo di telefoni cellulari, secondo lo studio Interphone è pari ad una misura di 1,44”. Quindi se “nessuno osa porre in dubbio un nesso quantomeno concausale tra esposizione alle radiazioni provenienti da un’esplosione atomica e patologie tumorali – conclude la sentenza – non si vede perché non possa ritenersi analogamente sussistente questo medesimo nesso” tra l’esposizione prolungata all’uso del cellulare e tumori al cervello.