L’inchiesta, avviata tre anni fa dalla Procura di Taranto, punta ad accertare se ci sono stati reati connessi all’inquinamento e se dopo il commissariamento è stato attuato il piano ambientale. Che comunque "non opera alcuna sanatoria per le inadempienze pregresse il 9 giugno 2016"
Le indagini su Enrico Bondi e Piero Gnudi per “getto pericoloso di cose e gestione non autorizzata dei rifiuti” nella gestione dell’Ilva devono continuare. Il gip Vilma Gilli ha respinto la richiesta di archiviazione dei pm nei confronti di Bondi, commissario del siderurgico dal giugno 2013 al giugno 2014, Gnudi, tuttora commissario, e degli ex direttori dello stabilimento Antonio Lupoli e Ruggero Cola. La stessa richiesta di archiviazione non era stata accolta nel maggio 2016 dal gip Rosati che fissò la discussione. L’inchiesta, avviata circa tre anni fa dalla Procura di Taranto, punta ad accertare l’eventuale sussistenza di reati connessi all’inquinamento e la corretta attuazione del piano ambientale in epoca successiva al commissariamento.
Il gip ordina ai pubblici ministeri di “verificare, attraverso una indagine tecnica a mezzo dei custodi giudiziari, quali e in che misura percentuale sono state le prescrizioni previste dal Piano (Dpcm 2014) attuate da Ilva in amministrazione straordinaria sino al 31 luglio 2015, con indicazione, altresì, rispetto a tali adempimenti, dei periodi di incarico formale e/o concreta operatività degli indagati”. Poi si chiede di “comparare tali dati con quelli elaborati dai consulenti di parte nelle relazioni prodotte all’udienza del 5 luglio scorso, al fine di evidenziare le eventuali discrasie” e, infine, di “indicare se e quali siano state le ragioni giustificatrici di eventuali ritardi rappresentate documentalmente dai vertici aziendali al 31 luglio 2015”.
Il provvedimento del gip è datato 12 ottobre 2016, ma è stato depositato in cancelleria solo martedì 2 maggio. E’ evidente, aggiunge, il giudice Gilli, “che le indicazioni fornite dai custodi giudiziari nell’ultima relazione – che temporalmente copre il periodo d’interesse – non sono dirimenti poiché non consentono di comprendere, in modo analitico e puntuale, quali e quante fossero le prescrizioni del Piano costituenti l’80% da attuare e se e quando vi sia stato adempimento alla data 31 luglio 2015″.
“Il termine intermedio del 31 luglio 2015 per l’attuazione dell’80% delle prescrizioni” del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria “non solo non è stato alterato da alcuna previsione normativa successiva, ma è pure un termine ampiamente scaduto alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 9 giugno 2016, n. 98, sì da non rientrare in quelli sostituibili”, nota Gilli nel provvedimento con cui ha respinto la richiesta di archiviazione dei pm.
Il Piano, a parere del giudice Gilli, “non opera alcuna sanatoria per le inadempienze pregresse il 9 giugno 2016” anche “a voler ipotizzare che tale previsione normativa non sia relegata, come invece sembra, alla cessione/aggiudicazione del complesso aziendale ma valga, soggettivamente, pure per i vertici aziendali di Ilva in amministrazione straordinaria”. Secondo la difesa, il Decreto legge n. 98 ha “introdotto un nuovo termine per tutti gli adempimenti, prescrizioni, attività e interventi di gestione ambientale, sostituendone ogni altro, intermedio o finale, che non fosse ancora scaduto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge”. Per il gip, invece, “l’assunto non è condivisibile” e “il legislatore ha solo affiancato il temine ‘ultimo’ per l’attuazione del Piano, in toto, indicandolo nel 30 giugno 2017”.