Con la sentenza della Cassazione, sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504 (Pres. Di Palma, Rel. Lamorgese) pare sia finita un’epoca. L’epoca in cui il matrimonio assicurava una rendita vitalizia. Dopo la separazione o dopo il divorzio, orientando l’assegno di mantenimento (che in passato veniva riconosciuto anche ben oltre il 60% dei casi alle mogli, oltre spesso anche alla casa familiare se in presenza di prole) verso il tenore di vita goduto e verso le capacità reddituali dell’uomo. Uomo che, ovviamente secondo l’arcaica visione, avrebbe dovuto costantemente “andare a caccia” e sfamare l’intero nucleo familiare, mentre la donna avrebbe dovuto “curare il nido e i figli”.
Si può dire, nella specie, come i supremi giudici abbiano preso “grilli per lanterne”. Non lucciole ma grilli. E come questi gli abbiano consentito non di equivocare ma finalmente anzi di far luce, all’interno di posizioni conservatrici e miopi, secondo cui lo stereotipo arcaico perdurava, impermeabile alla realtà.
Potrei raccontare di tantissimi casi di uomini separati, destinati a versare sostanziosi assegni di mantenimento, anche ben oltre la metà del proprio reddito. Per anni, per decenni. Privati pure della casa. E della dignità. Perché senza un reddito, difficilmente si può sorreggere la dignità, e dunque l’identità stessa. Ma l’uomo si sa, non fa tenerezza.
Ed ecco che i supremi giudici finalmente scoprono che “Una volta sciolto il matrimonio (…) il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi “persone singole”, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali (art. 191, comma 1, cod. civ.) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art. 143, comma 2, cod. civ.)” e che “il diritto all’assegno di divorzio (…) è condizionato dal previo riconoscimento di esso in base all’accertamento giudiziale della mancanza di «mezzi adeguati» dell’ex coniuge richiedente l’assegno o, comunque, dell’impossibilità dello stesso «di procurarseli per ragioni oggettive».
I supremi giudici dettano dunque per il divorzio (e attenzione, non per la separazione) il “principio di “autoresponsabilità””, “secondo cui la formazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge beneficiario dell’assegno divorzile è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una eventuale cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale da parte dell’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo” e “Si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”.
La natura assistenziale dell’assegno di divorzio non viene meno ma “se il diritto all’assegno di divorzio è riconosciuto alla “persona” dell’ex coniuge nella fase dell’an debeatur, l’assegno è “determinato” esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non “in ragione” del rapporto matrimoniale ormai definitivamente estinto, bensì “in considerazione” di esso nel corso di tale seconda fase. E pertanto “Deve, peraltro, sottolinearsi che il carattere condizionato del diritto all’assegno di divorzio – comportando ovviamente la sua negazione in presenza di «mezzi adeguati» dell’ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli», vale a dire della “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso – comporta altresì che, in carenza di ragioni di «solidarietà economica», l’eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione (arricchimento, ndr) illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto sulla “mera preesistenza” di un rapporto matrimoniale ormai estinto, ed inoltre di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull’esistenza, o no, delle condizioni del diritto all’assegno, nella fase dell’an debeatur (…) non di rado è dato rilevare nei provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto l’assegno di divorzio una indebita commistione tra le due “fasi” del giudizio e tra i relativi accertamenti”. Dunque, dinanzi al divorzio il giudice deve distinguere tra il prima e il dopo e non valutare il dopo sulla base del prima.
Pertanto occorre distinguere tra “due ipotesi: 1) se l’ex coniuge richiedente l’assegno possiede «mezzi adeguati» o è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto deve essergli negato tout court; 2) se, invece, lo stesso dimostra di non possedere «mezzi adeguati» e prova anche che «non può procurarseli per ragioni oggettive», il diritto deve essergli riconosciuto”.
Va dunque in soffitta “il parametro di riferimento (…) costantemente individuato da questa Corte nel «tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio» (così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, pag. 24)”, addirittura precisando ora che “A) Il parametro del «tenore di vita» (…) collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio”, però attenzione “a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali” ancorati ancora “alla dimensione economica del “tenore di vita matrimoniale” ivi condotto”.
Meglio tardi che mai.