Un emendamento alla manovrina reintroduce il comma del Codice appalti cancellato in sordina. Ma se la stazione appaltante non si adegua l'authority non ci sarà più una sanzione automatica: deciderà un giudice. Il presidente: "Tutto concordato con il ministro Delrio. Così la norma è più facilmente utilizzabile"
Raffaele Cantone si dice “estremamente soddisfatto”, perché la nuova norma, ha detto a Repubblica, “era proprio quella che avremmo voluto sin dall’inizio”. Certo è che l’annunciato “rimedio” al blitz con cui il consiglio dei ministri aveva cancellato in sordina il potere dell’Autorità anticorruzione di intervenire prima della magistratura in casi di gravi irregolarità negli appalti non ripristina quella facoltà. Al contrario: l’emendamento ad hoc alla manovra correttiva firmato dal ministro Graziano Delrio riscrive quel comma del Codice degli appalti e stabilisce che l’Anac potrà sì, entro 60 giorni dalla notizia della violazione esprimere un “parere motivato” con i vizi di legittimità riscontrati, ma se la stazione appaltante non rimedia la stessa Anac dovrà “presentare ricorso al giudice amministrativo”. La versione precedente, al contrario, prevedeva in automatico che il mancato adeguamento fosse “punito con la sanzione amministrativa pecuniaria”.
La modifica è in linea con quanto auspicato dal Consiglio di Stato nel suo parere sul Codice. Palazzo Spada aveva sottolineato che il potere riconosciuto a Cantone in quei termini rischiava di eccedere quanto previsto dalla legge delega e avevano quindi suggerito di cambiare il comma adottando il modello già in uso all’Antitrust, quello del “controllo collaborativo”: l’authority si muove in autonomia ma se l’amministrazione non corregge l’errore si rivolge al giudice, che decide se sospendere l’affidamento.
Cantone, che si era detto sconcertato per la cancellazione del comma, ha spiegato che il nuovo testo è stato concordato con lui e il fatto che il potere di intervento sia ora “mediato” non è negativo, perché ora la norma è “più garantista“. Inoltre “prima la nostra raccomandazione era un atto impugnabile da parte della stazione appaltante, ora dal giudice ci andiamo noi e quindi la decisione sarà anticipata”. Di conseguenza il potere dell’Anac è “maggiore” perché “più facilmente utilizzabile”.