Silvio Berlusconi “è uno degli uomini più ricchi del mondo” ed è “rilevante” la disparità dei suoi redditi rispetto a quelli della moglie Veronica Lario: per questo la Cassazione ha confermato l’assegno di due milioni di euro al mese in favore della Lario. I giudici hanno respinto il ricorso del leader di Forza Italia contro il maxiassegno, rilevando che la separazione “non elide la permanenza del vincolo coniugale” e il dovere di assistenza garantendo il precedente tenore di vita. Scrivono i giudici che diversamente dalla fase del divorzio quando “cessano” i doveri di solidarietà coniugale, nelle cause di separazione l’ex coniuge più facoltoso “ha ancora il dovere di garantire al partner separato lo stesso tenore di vita del matrimonio”.

Nel 2014 la Corte di Appello di Milano aveva ridotto di un milione l’importo stabilito nel 2013 in primo grado dal tribunale di Monza. Nel novembre scorso la Procura generale della Cassazione aveva spezzato una lancia a favore di Berlusconi contro l’assegno. Ad avviso del Sostituto procuratore generale Francesca Cerioni, la cifra anche se era stata ridotta era sempre eccessiva, condividendo così la tesi sulla necessità di porre una “soglia” massima agli assegni di mantenimento, non solo a quelli dei “Paperoni” ma anche in tutti i casi in cui la “rendita” finisce per produrre ricchezza, o consentire grandi investimenti.

Il verdetto fa riferimento tra l’altro alla recente sentenza sul divorzio che ha mandato in soffitta il tenore di vita, dicendo appunto che non si applica alle separazioni. In quel caso la Corte aveva stabilito che d’ora in poi l’assegno di divorzio sarà calcolato sulla base del criterio di autosufficienza e non sul “tenore di vita matrimoniale”. Sarà quindi valutato sull’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede. Il matrimonio non è più la “sistemazione definitiva”: sposarsi, scrive la Corte, è un “atto di libertà e autoresponsabilità”. Durante la separazione i coniugi sono ancora marito e moglie ed è tutta qui la differenza.

Il tenore di vita goduto durante il matrimonio è stato il parametro preso a riferimento per quasi trenta anni dai giudici per quantificare l’entità dell’assegno di separazione e di divorzio che il coniuge con il reddito più alto doveva versare all’ex partner economicamente più debole e non colpevole della fine dell’unione coniugale. In pratica si riteneva che i doveri contratti al momento del matrimonio sopravvivessero in termini di solidarietà economica anche nella fase post-coniugale in favore del partner meno abbiente che nella maggior parte dei casi era la donna. Per questo si parlava di “ultra-attività” del vincolo coniugale che, nei fatti, non smetteva mai di dispiegare i suoi effetti ‘onerosì anche dopo il divorzio. Ora, considerando soprattutto la maggiore libertà nella scelta matrimoniale e la parità tra i sessi, la Cassazione ha ritenuto che sia arrivato il momento di considerare il divorzio come la vera fine dei doveri di coppia.
In particolare, con la sentenza 11504 del dieci maggio, la Cassazione ha messo in soffitta il tenore di vita come pietra miliare nei divorzi affrontando la causa di Lowenstein-Grilli che ha introdotto un nuovo parametro, quello dell’indipendenza economica che, se raggiunta dal coniuge più debole, lo priva dell’assegno di divorzio. Il verdetto ‘innovativo’ è stato richiamato anche nella sentenza 12196 depositata oggi, relativa alla causa di separazione Berlusconi-Lario, e i supremi giudici hanno escluso che il nuovo parametro si applichi, oltre che ai divorzi, anche alle separazioni. Hanno così confermato il vigore del parametro del tenore di vita nella fase della separazione, dove il vincolo coniugale ancora si conserva tanto che le carte bollate si possono fermare e la coppia può ritrovare la sua unità.

“La separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione di suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale“, afferma la Cassazione nel verdetto Berlusconi-Lario, con la conseguenza che permane “il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l’assegno di mantenimento” perché nella fase di separazione il vincolo coniugale “conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione”. “Con la sentenza di divorzio – afferma il verdetto Lowenstein-Grilli – il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale, a differenza di quanto accade con la separazione personale che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali” fissati dal codice civile. Pertanto “ogni riferimento” al pregresso rapporto matrimoniale, “finisce illegittimamente con il ripristinarlo sia sia pure limitatamente alla dimensione economica del ‘tenore di vita matrimoniale ivi condotto, in una indebita prospettiva, per così dire, di ‘ultrattività’ del vincolo matrimoniale”.

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