La Cassazione ha confermato la condanna a sedici anni di carcere per Alberto Stasi per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua villetta di via Pascoli a Garlasco, in provincia di Pavia. Stasi quindi rimane in carcere a Bollate – nello stesso reparto in cui si trova il broker Alexander Boettcher, condannato per le aggressioni con l’acido insieme a Martina Levato – e per lui non ci sarà un processo di appello ter. I giudici della prima sezione della Suprema Corte hanno accolto la richiesta del sostituto procuratore generale Roberto Aniello e della parte civile, i difensori Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, e hanno ritenuto inammissibile la richiesta in cui si chiedeva di sospendere la pena e riesaminare in un nuovo processo di appello i testi già sentiti in primo grado.
A maggio Stasi aveva chiesto la revoca della sentenza sostenendo che i giudici dell’appello dovessero riascoltare i 19 testimoni, consulenti e periti, assunti come fonti di prova in primo grado. Nel ricorso, firmato da Stasi e dal difensore Angelo Giarda, si chiedeva la revoca della sentenza definitiva e di “rilevare l’errore di fatto”, in assenza del quale “l’esito decisorio sarebbe stato differente”. Un errore che ha leso, a dire della difesa, “il diritto ad un equo processo” sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Testimonianze che vanno dal Dna della vittima trovato sui pedali della bicicletta dell’imputato, all’impronta di Stasi sul dispenser del portasapone; dal risultato della perizia sulle tracce di sangue sul pavimento di casa Poggi fino al racconto di chi varcò per primo la soglia della villetta di via Pascoli.
Una richiesta a cui sia il pg che i legali di parte civile si sono opposti sottolineando l’inammissibilità del ricorso perché la sentenza definitiva si fonda sui nuovi dati probatori “acquisiti nel relativo giudizio, attraverso i quali i numerosi indizi già esistenti hanno finito per integrarsi, senza alcuna rivalutazione dell’attendibilità delle testimonianze già acquisite in fase di indagine o in primo grado”. In sostanza dei 19 testimoni chiesti dalla difesa, sosteneva l’accusa, nessuno risultava determinante per la sentenza che ha condannato in via definitiva Stasi; dunque nessuna violazione c’è stata nei suoi confronti.
I legali della famiglia Poggi: “Radicale infondatezza della tesi impropriamente avanzata da Stasi” – “Il rigetto di quest’ulteriore ricorso conferma come la sentenza di condanna sia stata emessa all’esito di un giusto processo, grazie alla prove schiaccianti faticosamente acquisite dalla Corte di Assise di Appello di Milano – spiegano Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali della famiglia Poggi, dopo la decisione della Cassazione .- Anche nei momenti più difficili la famiglia Poggi ha sempre creduto nella giustizia, senza mai cercare giudizi sommari”. Per i due legali il ricorso era “inammissibile” già sotto il profilo formale “perché depositato in cancelleria da una persona priva della procura speciale“, ma soprattutto sostanziale: “La Corte di Cassazione – spiegano gli avvocati – era perfettamente consapevole dell’effettivo sviluppo del procedimento e della fase processuale nella quale sono stati assunti i numerosi dati probatori“.
Per Tizzoni e Compagna “è sufficiente una fugace lettura delle prime pagine della sentenza per capire che lo sviluppo della complessa vicenda processuale era perfettamente nota al collegio giudicante” e che la condanna definitiva “è pacificamente fondata sui nuovi dati probatori acquisiti nel relativo giudizio, attraverso i quali i numerosi indizi già esistenti hanno finito per integrarsi come le tessere di un mosaico, senza alcuna rivalutazione dell’attendibilità delle testimonianze già acquisite in fase di indagine o in primo grado”. In altri termini dei 19 testimoni chiesti dalla difesa nessuno risulta determinante per la sentenza che ha condannato in via definitiva Stasi. “Non è un caso – evidenziano i legali – che nel ricorso non c’è nessun passaggio delle deposizioni rese da quei testi in quanto non esiste alcuna dichiarazione ‘decisivà resa nel corso delle indagini o in primo grado che sia stata rivalutata in senso opposto in appello” e da qui deriva “la radicale infondatezza della tesi impropriamente avanzata da Stasi e dal suo avvocato“.