Ambiente & Veleni

Ilva, le condanne per i morti da amianto sono una risposta a chi predica impunità

Da diciotto a cinque decessi di lavoratori, per mesotelioma pleurico – causati dall’esposizione ad amianto nello stabilimento Italsider/Ilva di Taranto – poste a base di sentenze di condanna. Da ventisette a tre tra dirigenti e direttori di stabilimento condannati per omicidio colposo (per quelle cinque morti). Da nove anni e sei mesi a due anni e otto mesi di reclusione, come pene massime inflitte ai condannati. Pene interamente condonate o sospese condizionalmente. Prescrizione del reato di disastro da omissione dolosa di cautele.

I dati più significativi del processo d’appello “Italsider/Ilva” di Taranto (filone “amianto”), in relazione alla sentenza di primo grado, sono sostanzialmente questi. Sono dati ancora del tutto grezzi: potranno essere analizzati adeguatamente solo dopo il deposito delle motivazioni da parte della Corte d’appello. Sono, però, sufficienti per alcune provvisorie considerazioni su questo esito e su qualche altra questione “di sistema” che emerge da questo giudizio (sperando che le motivazioni non le smentiscano in maniera particolarmente clamorosa).

La prima delle quali non può che essere la seguente: a quanto pare, all’interno di una pronuncia che suscita “epidermiche” perplessità sotto vari profili, neanche la Corte d’appello di Taranto pensa che questo tipo di processi sia solo uno sperpero di danari e risorse della macchina della giustizia. Infatti, tre condanne per omicidi colposi plurimi sono state confermate nonostante una certa, assai “quotata”, corrente dottrinale propugni vibratamente una teoria abolizionista sui procedimenti penali per morti e lesioni da malattie professionali, o comunque da esposizione a sostanze tossiche.

L’assunto (o il teorema) di questa corrente è quello per il quale la scienza non sarebbe ancora pronta a supportare – scientificamente, per l’appunto – un’imputazione di omicidio colposo di questo tipo a carico di dirigenti e padroni d’industria per la semplice ragione che, nella ricostruzione scientifica, mancherebbero ancora molti anelli alla catena dei passaggi causali che partono dall’esposizione di un lavoratore (o di un cittadino) a una sostanza cancerogena e arrivano alla morte di questa persona per cancro.

In questo modo, quindi, non sarebbe possibile, “per definizione”, imputare quella morte, o quelle morti, a uno o più singoli soggetti (datori di lavoro o, comunque, dirigenti d’impresa) “in posizione di garanzia” rispetto alle persone che abbiano contratto la patologia. Se non a rischio di condannare quello che, sulla scorta dei principi fondativi del nostro ordinamento penale, sarebbe un innocente.

E’ una teoria coniata da studiosi che, più o meno casualmente, all’attività di ricerca teorica pura ne abbinano una assai più pratica: quella di difensori dei capitani coraggiosi d’impresa imputati nei principali processi penali del Paese per disastro ambientale e omicidi colposi seriali di lavoratori (e cittadini). Imputati che, pertanto, troverebbero (come spesso trovano) discreto giovamento dall’accoglimento di quelle tesi da parte delle Corti che li giudicavano. Una teoria, peraltro – va detto – che ha trovato supporti giurisprudenziali (anche se ancora minoritari) in particolare, negli ultimi tempi, da parte di vari uffici giudiziari milanesi.

Il diritto penale, insomma, dovrebbe fare “un passo indietro”, a monte, nei confronti di questo tipo di reati: il che vuol dire nei confronti di questo tipo di imputati, ma anche di persone offese. La materia è molto complessa e presenta moventi, presupposti e conseguenze che mal si prestano a esser trattati, anche solo a mo’ di seria sintesi, in questo post.

Una su tutte di quelle, fatali, conseguenze, però, la si può facilmente prevedere fin d’ora: la tutela penale della salute pubblica (e dell’ambiente) rimarrebbe sguarnita proprio in relazione ai danni più massivi e sistemici del terzo millennio. Quelli espressione della cosiddetta “società del rischio”. Per il diritto penale non sarebbe propriamente un’apoteosi: dovrebbe riconoscere la sua strutturale incapacità di tutelare beni giuridici assolutamente prioritari. Anzitutto, alla stregua della gerarchia consacrata nella tavola di valori della Carta Costituzionale.

Ma quella descritta non è una parabola obbligata, né sotto il profilo scientifico né sotto quello giuridico, con buona pace delle dotte dissertazioni dei professori/difensori. E’ un’opzione di politica del diritto (penale), in quanto tale, è anzitutto un’opzione politica. Più che un dovuto riconoscimento di inadeguatezza per difendere “alla radice” presunti innocenti, per il diritto penale sarebbe una premeditata abiura da se stesso: per garantire, in questo specifico ambito, impunità sistematica a una determinata categoria socio-economica di soggetti. In colletto bianco, di solito.

Non sembra una bella cosa. Specie fino a quando il diritto penale servirà a condannare a un anno e otto mesi di reclusione chi ruba un pezzo di parmigiano in un supermercato.