Diritti

Riforma del processo penale ovvero come mi compro il diritto di fare stalking

Stalking, se ne parla da due giorni con fortissime polemiche che qualche furbetto vuol far passare per un attacco dei sindacati al governo Gentiloni intorno al quale i fedelissimi e le fedelissime stanno facendo muro. Nella riforma del diritto penale è stato inserito l’articolo 162 ter che prevede la possibilità di estinguere i reati procedibili a querela di parte (e per i quali si può rimettere la querela) con l’offerta di un risarcimento alla vittima. La somma pattuita potrà essere pagata in comode rate. Sarà il giudice a decidere se il risarcimento sarà congruo perché la vittima non avrà diritto di parola e non potrà scegliere se accettare o rifiutare “la riparazione”.  Il problema è che nel 162 ter potranno rientrare anche le denunce per stalking a querela di parte che il legislatore reputa “lievi“.

Ieri Loredana Taddei, responsabile nazionale delle Politiche di Genere della Cgil, Liliana Ocmin, responsabile del Coordinamento nazionale donne della Cisl e Alessandra Menelao, responsabile nazionale dei Centri ascolto della Uil hanno firmato un comunicato stampa congiunto nel quale denunciano una pericolosa sottovalutazione del reato di stalking. Appena una settimana fa, Ester Pasqualoni veniva assassinata da uno stalker che aveva denunciato due volte ma inutilmente: entrambe le denunce erano state archiviate. Anche Telefono Rosa ha preso posizione contro l’articolo 162 ter mentre la senatrice Cecilia Guerra (Mdp – movimento democratici e progressisti) ha detto che ancora si fa fatica a capire che i reati commessi contro le donne richiedono un’attenzione speciale, invitando il governo a fare marcia indietro.

Gennaro Migliore, sottosegretario alla Giustizia, ha fatto la voce grossa accusando le tre sindacaliste di aver diffuso delle fake news perché dagli atti riparatori risarcibili sono esclusi i casi di stalking più gravi, quelli procedibili d’ufficio. La realtà ci dice che tra stalking lieve e stalking grave, tra reato procedibile d’ufficio o a querela di parte non è così semplice tracciare un solco netto quando c’è da salvaguardare la vita delle donne. La cronaca ci ha fatto conoscere casi di donne assassinate o gravemente ferite durate aggressioni classificabili come stalking lieve, quello di cui parla Gennaro Migliore, quello compresi nel 162 ter.

Maddalena Robustelli, attivista femminista, nel post “La recente normativa sullo stalking: avanti o indietro tutta” pubblicato su Noi Donne, nel commento sulla nuova legge, spiega che “se è pur vero che nei casi più gravi, ossia qualora la vittima sia un minore, un soggetto disabile, oppure quando il reato è connesso con altro delitto procedibile d’ufficio e quando lo stalker è già stato ammonito precedentemente dal questore, la procedibilità sia d’ufficio, ma altrettanto è innegabile che la denuncia della vittima comporti la possibilità di ottenere misure connesse a questo reato. Così per l’avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, dai prossimi congiunti, conviventi o persone legate all’offesa da relazioni affettive, come anche il divieto di comunicare con essi attraverso qualsiasi mezzo, soprattutto laddove si tema che lo stalker possa commettere nel prosieguo un omicidio”. Ora le avvocate D.i.Re sono all’opera per capire le ricadute e le implicazioni per le donne vittime di stalking ma in tutta questa vicenda spadroneggia la goffaggine e la frettolosa superficialità di una politica fatta di slogan e pragmatismo di basso livello che non garantisce i diritti, tanto meno quelli delle donne, e che amministra la questione della violenza maschile con una fraudolenta neutralità.

Quattro anni or sono veniva approvata la cosiddetta legge sul femminicidio di stampo securitario e repressivo in cui la donna non è considerata un soggetto di diritto ma un oggetto di tutela. Negli ospedali italiani si sta imponendo il Codice Rosa che scavalca l’autodeterminazione delle donne: si spingono le vittime a denunciare eppoi si decide al posto loro. Ma nessuno valuta la ricaduta simbolica dell’introduzione del 162 ter con relativa svista sul reato di stalking: inevitabile pensare ai decenni in cui col matrimonio riparatore si estingueva il reato di stupro, quando la violenza sessuale era un reato contro la morale e non contro la persona.

Da oggi indietro tutta, lo stalking diventa un reato dove la donna si sentirà oggetto inerte nella contrattazione tra l’uomo violento e l’istituzione che deciderà come un tutore invece sua, e questo avverrà proprio nel caso in cui sarà stata lei stessa a scegliere di denunciare.  

@nadiesdaa