In Lazio e Liguria termineranno a metà agosto, nella maggior parte delle altre Regioni continueranno fino alla fine del mese. In Friuli-Venezia Giulia avanti fino al 30 settembre
Da domani, sabato 1 luglio, partono in tutta Italia i saldi estivi, che nella maggior parte delle Regioni si concluderanno a fine agosto. Fanno eccezione Lazio (dove i saldi andranno avanti solo fino 12 agosto), Liguria (fino al 15 agosto), Piemonte (fino al 26 agosto), Marche e Calabria (1 settembre) Basilicata (fino al 2 settembre), Puglia e Sicilia (fino al 15 settembre), Friuli-Venezia Giulia (fino al 30 settembre).
Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l’acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo circa 230 euro per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro. “Nonostante il gran caldo di questi mesi, i consumi sono stati piuttosto tiepidi e i segnali di ripresa di cui si parla tanto sono ancora troppo flebili e poco avvertiti specie dal dettaglio moda multibrand”, spiega il presidente di Federazione Moda Italia e vicepresidente di Confcommercio Renato Borghi.
“Naturalmente un giudizio sull’esito finale di questa stagione di saldi dovrà necessariamente tener conto delle intollerabili anticipazioni degli sconti lanciati in primo luogo dalle catene e dai potenti monomarca. Non ci stancheremo mai di segnalare azioni di concorrenza sleale alle Autorità competenti: non c’è niente di peggio che scrivere leggi e regole il cui rispetto non può essere garantito”.
Confcommercio stima che su 25,9 milioni di famiglie italiane circa 15,6 milioni acquistino in saldo, con uno scontrino medio per persona di 99 euro e una spesa media a famiglia di 230 euro. In vista dell’avvio degli sconti, la confederazione ricorda alcuni principi di base per il corretto acquisto degli articoli in saldo:
CAMBI – La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
PROVA DEI CAPI – Non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
PAGAMENTI – Le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante.
PRODOTTI IN VENDITA – I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
INDICAZIONE DEL PREZZO – Il negoziante ha l’obbligo di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.