Il quadro probatorio è solido, anzi solidissimo. Tale lo ha ritenuto il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Verona, Giuliana Franciosi, che ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio per i vertici di Findomestic, una delle maggiori società italiane di credito al consumo. L’amministratore delegato della società del gruppo Bnp Paribas, Carlo Fioravanti, il direttore generale Chiaffredo Salomone e il condirettore generale Giuseppe Jenzi andranno dunque a processo per il reato di usura in concorso fra loro, con “l’aggravante di aver commesso il fatto nell’esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria”. La prima udienza si terrà il 14 settembre. La vicenda che ha portato al rinvio a giudizio degli imputati è una delle innumerevoli storie d’usura bancaria che hanno rovinato la vita a migliaia di cittadini negli anni più duri della crisi, ma che – a differenza di molte altre – non si è per fortuna chiusa con una sommaria archiviazione. Anzi, questa vicenda potrebbe aprire la strada ad altre denunce e ad altri processi. Dall’analisi tecnica del rapporto tra il cliente denunciante e Findomestic è emerso che a essere affetto da usura è il contratto in sé, per via delle sue clausole. Trattandosi di un contratto standard è altamente probabile che molte altre persone lo abbiano firmato trovandosi a subire – spesso senza nemmeno rendersene conto – tassi e condizioni usurarie.
Questo spiega anche il nervosismo di Findomestic che il 31 maggio ha scritto a ilfattoquotidiano.it per dire di aver sempre operato nel rispetto “della legge e delle normative di Banca d’Italia”. Nella sua nota Findomestic rilevava addirittura che “il pubblico ministero e i suoi consulenti tecnici hanno utilizzato una formula di calcolo difforme da quella espressamente indicata dalla Banca d’Italia”, dimenticando così come quella formula e la circolare che la contiene siano state sconfessate già anni fa da una sentenza della Corte di Cassazione di cui riportiamo il passo più significativo: “Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato … Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione …” (Cassazione sentenza n. 46669/2011). La Banca d’Italia ha responsabilità gravissime nel fenomeno dell’usura bancaria, come testimoniano molti casi documentati, ma questo non fa certo venire meno la responsabilità dei singoli istituti di credito che ancora oggi, nonostante le sentenze, pretendono di utilizzare per i calcoli degli interessi formule giudicate da anni contra legem e pretendono addirittura di farle valere in tribunale. Seguiremo da vicino e con estrema attenzione questo processo.