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Tassa sugli affitti brevi, ecco come pagare se si sceglie la cedolare secca. Airbnb & c faranno la ritenuta

Pubblicate le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dalla manovrina. Si tratta di un'imposta sostitutiva che, dal primo giugno, può essere versata al posto dell'Irpef sul canone di locazione. E' l'intermediario a trattenere la cifra e trasmettere alle Entrate i dati del proprietario

Di tempo ce n’è pochissimo: chi sceglie questa opzione deve pagare entro il 17 luglio l’imposta dovuta per le locazioni fatte a partire dallo scorso 1 giugno. Sono arrivate infatti le regole attuative di quella che è stata battezzata tassa Airbnb“, anche se non di vera nuova tassa si tratta. Bensì solo della possibilità di optare per la cedolare secca del 21% invece che versare semplicemente l’Irpef sulla somma percepita. In più la manovrina correttiva prevede che la cedolare sia trattenuta direttamente dagli intermediari che mettono in contatto il turista con il proprietario della casa affittata per un breve periodo. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nota che spiega come comunicare i dati al Fisco.

Si applica agli affitti brevi – Le “locazioni brevi” sono i contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari anche online. Inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dalla manovra correttiva, ai redditi che derivano da questi contratti stipulati dopo l’1 giugno 2017 si applica in via opzionale la cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione. L’opzione può essere esercitata anche per i redditi derivanti da contratti di sub locazione o di concessione in godimento oneroso dell’immobile da parte del comodatario.

Chi è tenuto all’adempimento – Gli intermediari che intervengono nella stipula dei contratti di locazione breve, sia tramite i canali tradizionali che attraverso la gestione di portali online, devono trasmettere alle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi per loro tramite: nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo del corrispettivo lordo e indirizzo dell’immobile. Per i contratti relativi allo stesso immobile e stipulati dallo stesso locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.

Come e quando trasmettere i dati – La predisposizione e la trasmissione dei dati deve avvenire attraverso i canali telematici dell’Agenzia, secondo le specifiche tecniche che saranno pubblicate sul sito delle Entrate. I soggetti non residenti trasmettono i dati tramite una stabile organizzazione, se provvisti, o avvalendosi di un rappresentante fiscale, utilizzando gli stessi servizi dell’Agenzia. La comunicazione dei dati va effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto.

La ritenuta e gli obblighi di versamento – Gli intermediari applicano la ritenuta del 21% sull’ammontare dei corrispettivi lordi qualora intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario. La ritenuta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca, o a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare. Gli intermediari devono inoltre certificare e dichiarare le ritenute operate.