Gli atti di un parlamentare non sono insindacabili. E vendersi una legge può ancora essere reato. La Cassazione ha accolto il ricorso della Procura di Milano contro il proscioglimento dell’ex deputato dell’Udc Luca Volonté, accusato di aver ricevuto da politici azeri una tangente da 2 milioni 390.000 euro per orientare il proprio voto come membro dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa in favore del governo dell’Azerbaijan.”L’immunità prevista dall’articolo 68 primo comma della Costituzione (“i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e di voti dati nell’esercizio”, ndr ) non preclude la perseguibilità del reato di corruzione per esercizio della funzione in relazione all’attività del membro del Parlamento”. Il gup di Milano, nel decretare il non luogo a procedere, non ha fatto alcuna valutazione sulla sostenibilità in dibattimento dell’accusa, ma si è limitato “ad elevare erroneamente l’insindacabilità delle condotte ascritte all’imputato e quindi l’operatività della clausola di immunità“. I supremi giudici hanno quindi annullato senza rinvio quella decisione trasmettendo gli atti al tribunale di Milano.
La corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 del codice penale, in base alla legge Severino), sottolinea la Cassazione, “non implica alcun sindacato sull’esercizio della funzione” del parlamentare: infatti la condotta imputata è “la stipulazione di un accordo per l’esercizio delle funzioni in cambio della promessa o della dazione di una indebita utilità”. E ai fini della valutazione del giudice “è indifferente l’effettivo successivo esercizio di tali funzioni e quindi non si verifica alcun sindacato sulla svolgimento dell’attività del membro delle Camere”. A Volonté viene contestato dalla procura l’aver ricevuto denaro “per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, asservendo la propria funzione pubblica agli interessi privati e del governo dell’Azerbaijan”, come rappresentante italiano dal 2008 al 2013 all’Assemblea del Consiglio d’Europa.
Secondo l’accusa, avrebbe compiuto “attività politica volta ad orientare le votazioni del proprio gruppo parlamentare in senso contrario all’approvazione del cosiddetto rapporto Straesser “sulle condizioni di prigionieri politici in Azerbaijan”. Va valutato, scrive la VI sezione penale nella sentenza n. 36769 relativa all’udienza dell’8 giugno, “con estrema attenzione il profilo concernente la qualificazione dell’utilità data o promessa come ‘indebit'”; tuttavia, “se lo svolgimento dell’attività politica si caratterizza, anche istituzionalmente, per una costante ed anche doverosa attività di compromesso e di composizione di interessi di parte, in tale ambito non può ritenersi rientrare la ricezione di utilità, anche estremamente rilevante, come ad esempio cospicue somme di denaro a titolo meramente personale: in questa ipotesi, infatti, si fuoriesce dall’attività di composizione e di rappresentanza di interessi e si perviene ad uno sfruttamento ai fini privati dell’esercizio dell’altissimo ufficio pubblico ricoperto“.
Rappresentante italiano al Consiglio d’Europa, per i pm Elio Ramondini e Adriano Scudieri, Volontè avrebbe sfruttato il suo ruolo di capogruppo dei popolari europei per convincere altri parlamentari a votare contro il rapporto Strassaer sulle condizioni degli 85 prigionieri politici nella repubblica caucasica, a vantaggio del governo azero (3 gennaio 2013, con 128 voti contro 79). Il comportamento contestato dalla Procura di Milano violava anche la Risoluzione 1903 adottata dal Consiglio d’Europa il 4 ottobre 2012 che vieta ai membri dell’assemblea parlamentare di accettare compensi, premi o riconoscimenti per il sostegno o l’opposizione di mozioni, rapporti, emendamenti et cetera. Per l’accusa Volontè avrebbe intascato la mazzetta dal politico Elkhan Suleymanov, suo collega nell’Assemblea parlamentare, “da un collaboratore di questi, tale Muslum Mammadov, e da “altri soggetti politici azeri non meglio identificati”. Affinché asservisse “la propria funzione pubblica” ai loro interessi e a quelli del “governo dell’Azerbaijan”. Ma essendo quella funzione insindacabile il politico, aveva deciso il giudice di Milano, non era processabile.
“Tutte le condotte addebitate, dunque – spiegava il giudice nelle motivazioni depositate il 10 febbraio scorso che contesta nelle more ‘l’assoluta genericità’ della parte finale del capo di imputazione – ricadono all’interno del perimetro del divieto di sindacato giurisdizionale. Risultando precluso il sindacato giurisdizionale, pare impossibile attribuire a qualsiasi condotta di cui sopra il significato di una manifestazione dell’asservimento della funzione pubblica all’interesse privatistico. L’impedimento – chiosava il giudice – in ragione dell’immunità alla verifica processuale dell’asservimento della pubblica funzione rende inutile la celebrazione del dibattimento“.