Alfredo Romeo va scarcerato perché non è chiaro quale sia il suo “metodo corruttivo“. E poi perché il giudice che ne ha ordinato la custodia in carcere non mai spiegato perché non fosse possibile concedergli i domiciliari con il braccialetto elettronico. Quindi va verificata la legittimità delle intercettazioni ambientali utilizzate per indagare sull’imprenditore al centro dell’inchiesta Consip. Sono queste le motivazioni con le quali la sesta sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso della difesa dell’imprenditore, rappresentata dagli avvocati, Francesco Carotenuto, Giovanni Battista Vignola e Alfredo Sorge.
Il sistema Romeo – “Non si comprende dall’ordinanza impugnata di quali contenuti operativi consista ed in quali forme e modalità concrete s’inveri il metodo o il sistema di gestione dell’attività imprenditoriale da parte del Romeo, cui si fa riferimento per giustificare l’ipotizzato esercizio di una capacità d’infiltrazione corruttiva in forme massive nel settore delle pubbliche commesse”, scrivono gli ermellini nelle motivazioni con cui il 13 giugno scorso hanno accolto l’istanza dei tre legali dell’imprenditore. Gli avvocati di Romeo avevano infatti fatto appello contro l’ordinanza del tribunale del riesame che il 24 marzo scorso aveva confermato il carcere per il loro assistito. L’imprenditore napoletano è accusato di avere corrotto con centomila euro Marco Gasparri , dirigente della centrale acquisti per la pubblica amministrazione. In cambio avrebbe ottenuto notizie riservate e consigli per aggiudicarsi gli appalti pubblici. Arrestato l’1 marzo e condotto nel carcere romano di Regina Coeli, il 13 giugno Romeo aveva incassato la sentenza favorevole della Cassazione, che aveva annullato con rinvio l’ordinanza di arresto nei suoi confronti.
La scarcerazione col braccialetto – Il 4 luglio, quindi, una nuova sentenza del tribunale della Libertà di Roma aveva disposto i domiciliari con braccialetto elettronico per l’imprenditore, autorizzati dieci giorni dopo perché in un primo momento non si trovava un dispositivo disponibile. Un passaggio delle motivazioni della Cassazione riguarda proprio il braccialetto elettronico. Accogliendo la parte del ricorso relativo alle esigenze cautelari, gli ermellini ricordano che Romeo è incensurato e che “sulle attività d’indagine in corso non sono esplicitati nella motivazione precisi riferimenti dai quali ricavare l’esistenza del periculum libertatis e che su quelle ormai espletate l’esposizione è solo genericamente illustrata”. La Corte sottolinea quindi che in tema di custodia cautelare, dopo la riforma del 2015, il giudice deve motivare sulla idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, “profilo questo di cui non vi è traccia nell’ordinanza impugnata“.
I software spia – Ma non solo. Perché una della parti che rischia d’influenzare pesantemente l’inchiesta Consip è quella che la Suprema corte dedica alle intercettazioni ambientali utilizzate dalla procura. “Nessun controllo è stato effettuato, pur a fronte di eccezioni gravi e puntualmente formulate, sulla sussistenza dei presupposti di legittimità delle operazioni di intercettazione ambientale“, scrivono i giudici. La difesa di Romeo, infatti, contestava la legittimità dell’utilizzo da parte degli investigatori dei cosiddetti software spia dalle quali erano emersi 13 incontri tra Gasparri e l’imprenditore dal 3 agosto al 29 novembre 2016. Romeo, infatti, era stato indagato per concorso esterno alla Camorra. Sulla base di quell’ipotesi di reato la procura di Napoli aveva ordinato le intercettazioni ambientali che avevano poi portato a scoprire tutto il filone d’inchiesta sulla Consip.
“Verificare la legittimità delle intercettazioni” – L’indagine era dunque passata per competenza alla procura di Roma che aveva chiesto e ottenuto l’arresto di Romeo. La Cassazione, però, fa notare come nella richiesta di custodia cautelare fosse “scomparso , nella provvisoria formulazione dell’accusa, alla previsione dell’art. 7 della legge n. 203/91 ovvero a vicende concretamente ascrivibili a specifici fatti di criminalità organizzata”. In pratica Romeo era stato arrestato per corruzione sulla base di intercettazioni ordinate per concorso esterno. Per questo motivo la Suprema corte ha quindi stabilito che il tribunale del riesame dovrà svolgere “verifiche sul materiale indiziario emerso dalla operazioni di intercettazione ambientale espressamente utilizzate dal pm a sostegno della propria richiesta ed in seguito valutate dal gip” accertando in particolare il collegamento tra “la condotta delittuosa” oggetto dell’accusa e “l’esistenza di associazioni criminali“, che può giustificare l’utilizzo di mezzi “particolarmente invasivi” come i captatori informatici.
“Intercettazioni utilizzabili anche per reati diversi” – Attenzione però. Perché uno degli obiettivi della difesa di Romeo ( e non solo) era ottenere l’inutilizzabilità di tutte le conversazioni captate con i software spia. La Cassazione, però, sul tema annota: “con riguardo ad una originaria prospettazione di reati di criminalità organizzata, le relative risultanze possono essere utilizzate anche quando il prosieguo delle indagini impone di qualificare i fatti come non ascrivibili alla suddetta area. Non rileva, dunque, ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, che all’esito delle indagini non sia stata confermata l’ipotesi di accusa per l’accertamento della quale era stato disposto il mezzo di ricerca della prova”. Le intercettazioni di Romeo ordinate con l’accusa di concorso esterno, quindi, sono utilizzabili anche se provano un reato diverso, e cioè la corruzione. Prima, però, il tribunale del riesame dovrà capire se la richiesta di custodia cautelare e le intercettazioni siano state correttamente motivate.
I legali di Romeo: “Ora scarceratelo” – Le motivazioni del giudice Giacomo Paoloni (consigliere estensore è Gaetano De Amicis) hanno comunque sollecitato l’entusiasmo dei legali di Romeo. “La Suprema Corte di Cassazione ha raccolto le doglianze che questa difesa pone, inascoltata, sin dal giorno dell’arresto dell’avvocato Romeo. In particolare che le norme di procedura penale che regolano le intercettazioni ambientali, anche a mezzo di virus spia, le modalità di iscrizione nel registro degli indagati, e le captazioni nei luoghi di privata dimora non sembrano rispettate nel caso in esame”, dicono gli avvocati Carotenuto, Sorge e Vignola. “Nella piena fiducia della giustizia – aggiungono – il collegio difensivo si attiverà per ottenere al più presto sia la revoca della custodia domiciliare cui è tuttora sottoposto il proprio assistito; sia per dare nuova e più autentica valutazione a un’indagine costellata da irregolarità, violazioni di legge, falsi, rivelazioni di segreti, pubblicazione di interi fascicoli processuali di indagini ancora in corso, che in una nazione civile avrebbero consigliato una maggiore attenzione istituzionale a presidio dei princìpi costituzionali che regolano il processo penale e tutelano la libertà dei cittadini, anche se indagati o imputati”.