Dai premi assicurativi più vantaggiosi per chi accetta di equipaggiare la propria auto con la "scatola nera" e con dispositivi che impediscano l'avvio del motore quando il guidatore abbia un tasso alcolemico elevato, fino alla stretta sui testimoni di "professione". Passando dai nuovi metodi di verifica della validità dell'RC Auto. Tutte le novità della nuova legge
Dopo il via libera del Senato, il ddl sulla concorrenza diventa legge. Le novità più interessanti per gli automobilisti riguardano le modifiche introdotte al Codice delle assicurazioni private, che permetterà di avere premi assicurativi più leggeri: con l’articolo 132 ter, saranno previsti sconti molto sostanziosi a chi accetterà di far controllare preventivamente la propria auto all’assicuratore prima di stipulare la polizza.
Polizza più vantaggiosa anche per chi installerà la cosiddetta “scatola nera” (o l’abbia già montata precedentemente sul proprio veicolo; procedura a carico dell’assicuratore, specifica la legge) e a chi consentirà di equipaggiare la propria auto con “meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge”. Sarà l’Ivass, l’Autorità che vigila sulle assicurazioni, a stabilire i parametri della sopracitata scontistica.
Quest’ultima sarà superiore per gli automobilisti con la “fedina assicurativa” pulita (che non abbiano provocato sinistri nei precedenti 4 anni) residenti nelle province dove si verifica un numero maggiore di incidenti. Sconto significativo anche per chi assicura più veicoli di proprietà per cui sia sottoscritta una clausola di guida esclusiva.
In caso di incidente, il contraente potrà rivolgersi alla propria impresa di autoriparazione di fiducia, purché quest’ultima certifichi fiscalmente gli interventi effettuati e garantisca per 2 anni le parti ripristinate non soggette a usura ordinaria. Inoltre se, dopo l’incidente, il contraente dell’assicurazione opta per la scatola nera, il premio crescerà di un importo proporzionalmente inferiore.
Tempi duri anche per i testimoni “di professione”: la loro identificazione sul luogo dell’incidente dovrà essere effettuata al momento della denuncia del sinistro. Quelli non identificati saranno ammessi dal giudice solo se verrà dimostrata l’impossibilità della loro identificazione al momento del sinistro: saranno tuttavia escludibili dal giudice i testimoni i cui nominativi risultassero presenti in più di tre procedimenti per sinistri negli ultimi cinque anni.
Finalmente poi a controllare la validità delle Rc auto potranno provvedere anche i dispositivi “approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”, come tutor e telecamere delle Ztl: in caso di irregolarità sono previsti 849 euro di multa e sequestro del veicolo ai fini della confisca. Tuttavia le apparecchiature preposte anche ai controlli assicurativi dovranno prima essere omologate (attualmente nessuna lo è).