I bambini che non sono vaccinati non possono frequentare asili nido e scuole dell’infanzia, anche se le loro famiglie pagano le sanzioni in denaro previste dal decreto approvato a luglio. A ribadirlo è una circolare del ministero della Salute. “La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione – si legge – ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale”.
Il divieto di iscrizione ai non vaccinati non vale invece per la scuola dell’obbligo. “Diversamente, per gli altri gradi di istruzione, e precisamente per quelli dell’obbligo – si legge sempre nella circolare – la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale) o agli esami”. In ogni caso per quest’anno i genitori potranno fare un’autocertificazione sullo status vaccinale per l’iscrizione a scuola, da presentare entro il 10 settembre, mentre il termine per presentare la documentazione vera e propria è il 10 marzo.
I minori non vaccinabili per ragioni di salute, spiega la nota, sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati. “Inoltre, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicheranno alla Asl, mediante modalità operative decise localmente dalla Asl, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati”.
Prescrizioni anche per operatori scolastici e sanitari che dovranno presentare ai datori di lavoro una dichiarazione sul proprio status vaccinale. “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge – si legge nella stessa circolare ministeriale – gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari devono presentare agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie presso cui prestano servizio, una dichiarazione comprovante la propria situazione vaccinale. Inoltre, si ricorda l’importanza della vaccinazione degli operatori sanitari e degli studenti dei corsi dell’area sanitaria, soprattutto quelli frequentanti i reparti a maggior rischio (quali ad esempio neonatologie, oncologie, geriatrie): a tale scopo è opportuno e necessario effettuare campagne di vaccinazione tra gli operatori sanitari e gli studenti frequentanti i reparti a maggior rischio, soprattutto per la promozione delle vaccinazioni per morbillo, parotite, rosolia, pertosse, varicella, epatite B e influenza, verificandone, laddove necessario, l’immunocompetenza”.