Il Ddl Concorrenza, dopo un percorso lungo e accidentato, è giunto alla meta diventando legge dello Stato. Al suo interno ci sono norme importanti che riguardano il gas e l’elettricità di cui si è molto parlato. Soffermiamoci sull’elettricità.
La nuova legge ha definito la fatidica data di cessazione del servizio di maggior tutela: dall’1 luglio 2019 rimarrà solo il mercato libero e il servizio di salvaguardia. Dopo la liberalizzazione del sistema elettrico l’utente finale, sia domestico che aziendale, poteva liberamente scegliere il proprio fornitore, passando al mercato libero o restare dov’era, cioè nel cosiddetto “servizio di tutela” dove l’Autorità per il servizio elettrico, il gas e i servizi idrici (Aeegsi), ogni tre mesi stabilisce i prezzi delle bollette, calcolando il costo della parte energia in base ai costi sostenuti da una società pubblica (l’Acquirente Unico) creata appositamente per rifornire i clienti in questo servizio.
Cosa cambierà dal 1 luglio 2019?
Cesserà questo servizio e a chi non sarà passato nel frattempo al mercato libero rimarrà solo il servizio di salvaguardia che – si badi bene – è ben diverso dalla tutela anche se spesso vorrebbero che l’utente facesse confusione fra i due termini.
Sinora questo servizio era disponibile solo per le aziende (clienti con Partita IVA) che non avevano optato per un fornitore del libero mercato ed era stato istituito al fine di evitare che un cliente aziendale del mercato libero, rimasto senza contratto di fornitura, restasse senza elettricità (da qui la denominazione di “salvaguardia”).
Tale tutela però presenta un prezzo che, in alcuni casi, determina il raddoppio dei costi energetici ed è gestita da operatori territoriali di riferimento che regolano e definiscono le condizioni economiche e che sono a loro volta sottoposti al controllo dell’Aeegsi. Quindi nel mercato di salvaguardia il prezzo praticato è costituito da una componente energia, rappresentato dai prezzi di acquisto della “Borsa Elettrica” (PUN medio mensile) e dal parametro omega (Ω), che è una maggiorazione che rappresenta una sorta di penale per essere rimasti senza contratto (tecnicamente si tratta di un fattore di rischio).
Questo deve chiarire il significato dell’articolo 62 della nuova legge che di primo acchito può risultare poco chiara e che era già stata spiegata su questo blog. Quello che l’articolo dice è che non ci sarà alcun obbligo di passare al mercato libero (abolite quindi le aste di cui si parlava da un paio d’anni). Tuttavia, siccome non ci sarà più quello di tutela, chi non ci passerà finirà in quello di salvaguardia che sarà perciò aperto anche ai clienti domestici, ma che, così come già accade oggi per le imprese, sarà coperto con procedure per aree territoriali (quindi non nazionali: cioè una fornitura a Milano non sarà uguale rispetto a una a Firenze) e a condizioni che saranno peggiorative rispetto al mercato libero. Morale: se non passi al mercato libero pagherai di più.
Cosa accadrà da qui al luglio 2019
La legge stabilisce una serie di attività a carico dell’Autorità per cercare di traghettare tutti coloro che sono ancora nel servizio di tutela. In particolare allo scopo di rendere più facile la comparazione delle offerte del mercato libero, è prevista la realizzazione entro cinque mesi dall’entrata in vigore della legge, di un apposito portale informatico per la pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e anche del gas. Inoltre, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano dovranno fornire almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile e almeno una a prezzo fisso.
In verità l’Autorità ha già iniziato a lavorarci e dal prossimo anno le famiglie potranno scegliere dei nuovi contratti chiamati “Placet”. Le offerte Placet saranno offerte di mercato libero, dovrebbero essere offerte standard facilmente confrontabili fra diversi fornitori secondo una struttura stabilita dall’Autorità e non potrebbero includere la fornitura di servizi o di prodotti aggiuntivi, tipo sconti o omaggi; questo proprio per favorire la confrontabilità delle offerte economiche.
Il contratto avrà durata indeterminata, fatta salva la facoltà di recesso, con condizioni economiche rinnovate ogni 12 mesi e un prezzo comunque liberamente definito tra le parti. Con adeguato anticipo rispetto alla scadenza, il venditore dovrà informare il cliente, con apposita comunicazione, delle condizioni economiche applicate trascorsi 12 mesi e il cliente deciderà se aderire, anche in forma tacita. Accadrà quindi che alla scadenza del contratto di tutela simile, in assenza di una diversa scelta da parte del cliente, questo contratto proseguirà per un altro anno alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (ma senza lo sconto una tantum iniziale non ripetibile) e successivamente, sempre in assenza di diversa scelta del cliente, sarà previsto il passaggio al mercato libero attraverso una offerta da parte delle aziende territorialmente competenti. Insomma, detto in soldoni e al di là delle spiegazioni tecnico-giuridiche di difficile comprensione e che noi abbiamo però cercato di esplicitare, l’ennesima fregatura del cliente – oggi ancora tutelato – a favore del libero mercato che rimane in trepida attesa.
di Mario Agostinelli e Roberto Meregalli