Non otterrà alcun risarcimento per ingiusta detenzione perché fornì “affermazioni menzognere e contraddittorie“. Dichiarazioni che hanno “trovato smentite puntuali sotto ogni aspetto”. E per questo motivo negli inquirenti si è rafforzata “la prospettiva del suo coinvolgimento” che ha causato la sua carcerazione via cautelare. La scrive la corte di Cassazione motivando la sentenza con la quale il 28 giugno scorso ha respinto ila richiesta di risarcimento avanzata da Raffaele Sollecito.

L’istanza era già stata negata anche dalla corte d’Appello di Firenze nel gennaio scorso. Sollecito passò in carcere 4 anni e cioè dal 6 novembre del 2007 al 3 ottobre del 2011, accusato  di concorso in omicidio di Meredith Kercher, studentessa inglese assassinata a Perugia l’1 novembre del 2007. Da quell’accusa Sollecito sarà assolto in via definitiva il 27 marzo 2015. I suoi difensori, gli avvocati Giulia Bongiorno e Luca Maori, sottolineavano nel ricorso come quelle dichiarazioni fossero inutilizzabili, perché fornite senza garanzie difensive, mentre gli elementi che avevano condotto in carcere il giovane erano frutto di “macroscopici errori” investigativi.

La Corte d’Appello di Firenze aveva respinto la richiesta d’indennizzo ritenendo che Sollecito con il proprio comportamento “gravemente colposo” avesse concorso a indurre gli inquirenti a disporre la misura cautelare nei suoi confronti. Se il giovane avesse detto fin da “subito, senza contraddizioni” la verità la sua posizione processuale sarebbe state sicuramente diversa, “apparendo probabile che egli non sarebbe stato neppure indagato” o, comunque, “le esigenze cautelari sarebbe stati meno gravi”. Una conclusione condivisa dal collegio della quarta sezione penale della Cassazione.

Sollecito spiegò di aver lavorato al computer tutta la notte, invece il pc era rimasto per lungo tempo inattivo, parlò di una telefonata con il padre, che non c’è stata, e ha sempre negato la presenza sua e di Amanda Knox nella casa dell’omicidio. La reticenza, le bugie e il silenzio, spiega la Cassazione, “possono essere valutate dal giudice della riparazione in termini dolosi o gravemente colposi”, e lo stesso – si legge nelle sentenza n. 42014 – vale “per quanto riguarda l’alibi” rilevatosi “nell’immediatezza falso”.

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