Nel frattempo è stata riaperta la procedura di regolarizzazione dei capitali non dichiarati detenuti sia in Italia sia all’estero (voluntary disclosure), con l’effetto collaterale di continuare ad assorbire risorse che le Entrate avrebbero potuto dedicare ai controlli ordinari. “Nessuna sanatoria, gli evasori pagheranno il dovuto tranne gli interessi di mora”, puntualizzò Padoan rispondendo alle critiche. Di Vizio, che ha condotto diverse indagini per riciclaggio, analizzando i dati sulle istanze presentate nel 2015 ha scoperto però che “l’immagine dell’evasore fiscale tratteggiata dal gettito della voluntary” è “davvero inverosimile“: un pensionato con risparmi accumulati all’estero solo grazie a redditi da lavoro e assegni pensionistici oppure beneficiario di eredità accumulate nello stesso modo. O al massimo vendendo immobili esteri a loro volta ereditati.

Praticamente assenti gli imprenditori, gli amministratori di società di capitali, i professionisti: di fatto tutte le attività soggette al pagamento dell’Iva, che infatti ha costituito solo l’1,4% del gettito totale della voluntary. Non solo: tutti i quasi 62 miliardi fatti emergere nel 2015 (sui quali lo Stato ha riscosso solo 4 miliardi), stando alle informazioni delle Entrate, sarebbero stati accumulati prima del 2010. “La scoperta ha del sensazionale“, chiosa ironicamente Di Vizio: se questi dati fossero indicativi vorrebbe dire che “le società non evadono, non all’estero, o comunque evadono infinitamente meno delle persone fisiche” e che “la base imponibile Irpef, Ires ed Iva interessata da evasione in tempi più recenti non ha trovato rifugio nei conti esteri”. La realtà ovviamente è un’altra: nel caso in cui il capitale all’estero fosse stato costituito prima del 2010 e dunque non più passibile di accertamento, la legge esonerava il contribuente dall’onere di spiegare come erano state realizzate le violazioni fatte emergere. Gli evasori ne hanno approfittato, dichiarando nella maggior parte dei casi che i soldi erano “vecchi”. Risultato: immunità penale non solo per i riciclatori, come esplicitamente previsto dalla normativa, ma anche per bancarottieri, amministratori colpevoli di false comunicazioni sociali e contribuenti che hanno usato prestanome per sottrarre i loro beni al fisco.

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