“Siamosicuri.com”, “assicurazionivittoria.it” e “milanoassicurazioni.info”. Dall’inizio di ottobre sono già 3 i siti internet indicati come non riconducibili a un intermediario assicurativo iscritto nel Registro Unico degli Intermediari (RUI): per questi portali è stato chiesto il sequestro alle Autorità competenti. Lo rende noto l’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Di pari passo col crescere delle assicurazioni stipulate per via telematica è drasticamente aumentato il rischio di essere truffati con finte polizze r.c. auto.
In un comunicato ufficiale l’IVASS “raccomanda di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione tramite internet di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea, verificando, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa”.
È inoltre particolarmente consigliata la consultazione sul sito www.ivass.it dei registri delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la r. c. auto). Sul portale sono anche presenti gli elenchi degli avvisi relativi ai casi di contraffazione, delle società non autorizzate e dei siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione. Presenti pure il RUI e la lista degli intermediari dell’Unione Europea.
Vale la pena ricordare che i siti internet o i profili Facebook (o di altri social network) degli intermediari che esercitano l’attività tramite la rete devono sempre indicare i dati identificativi dell’intermediario, l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica nonché il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi con l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS. Se le suddette informazioni mancano o sono incomplete aumenta il rischio per gli automobilisti di stipulare polizze contraffatte.
Inoltre, come suggerisce l’istituto, “per gli intermediari dello Spazio Economico Europeo (SEE) abilitatati ad operare in Italia il sito internet deve riportare, oltre ai dati identificativi ed ai recapiti sopra indicati, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria e la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine”.