Il Tar Friuli Venezia Giulia con sentenza 12 ottobre 2017 ha annullato la “bocciatura” di un alunno di seconda media poiché il padre non era stato informato dalla scuola dell’andamento scolastico negativo del figlio. Tale negligenza, assai diffusa nelle scuole italiane disattente o pregne di cultura mammista, ha di fatto impedito al padre di adottare rimedi idonei per aiutare il ragazzo ad affrontare le difficoltà nello studio.
I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso e annullato la bocciatura del figlio decisa il 13 giugno dall’Istituto Comprensivo di Gorizia 1. Ora il ragazzo può dunque ottenere l’iscrizione alla terza media.
L’avvocato Alessandro Tudor, che ha patrocinato il padre, in caso di inottemperanza della sentenza, chiederà la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza e l’iscrizione del ragazzo alla terza media.
La titolare dell’Ufficio scolastico del Friuli Venezia Giulia, Alida Misso ha dichiarato che “Le sentenze non si commentano, si applicano” e che “Effettivamente esiste una precisa disposizione che tutela la bigenitorialità e che riguarda specificatamente i genitori separati”. Peccato però che l’abbiano blandamente ignorata. O non leggono le circolari, che null’altro fanno che sottostare ai principii fondamentali dettati dalla Carta costituzionale e a seguire dal Codice civile.
Infatti, secondo la sentenza del Tar, pubblicata il 12 ottobre, l’Istituto ha “violato le precise indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot. n. 5336/2015, volta tutelare la bigenitorialità in ambito scolastico”. Invero, la scuola aveva “relazionato esclusivamente alla madre” del negativo andamento scolastico del ragazzo, “ben sapendo che era stato disposto l’affidamento congiunto a entrambi i genitori del figlio”. Inoltre, la scuola era “ben consapevole delle difficoltà” che il ragazzo “incontrava in dipendenza dalla difficile separazione dei genitori, sfociata in una situazione fortemente conflittuale tra i coniugi”.
La situazione dello studente “è peggiorata nel corso dell’anno poiché ha manifestato poco impegno, scarso interesse e atteggiamenti poco collaborativi” e proprio “il comportamento omissivo della scuola ha impedito al padre dello studente, ove tempestivamente informato della situazione scolastica del figlio, di adottare una serie di rimedi”, al pari del precedente anno scolastico, concluso con “esito più che positivo” quando il ragazzo è stato seguito dal padre.
Trattai l’argomento della circolare ministeriale l’8 settembre 2015 quando osservai che la scuola era già in grave ritardo di 10 anni. E, ricordavo come è lo stesso Miur che in riferimento alla legge 54/2006, nella circolare scrive che “non ha mai trovato una totale e concreta applicazione anche nella quotidiana ordinarietà della vita scolastica dei minori”.
Stiamo discutendo di un tema serissimo, ossia dell’attuazione di vari articoli della Costituzione che si preoccupano di dare piena tutela a diritti fondamentali, inalienabili ed insopprimibili come quelli della bigenitorialità e della genitorialità. Non di quisquilie.
Diritti che nel Belpaese sono ancora oggi bistrattati, ignorati, sospesi in modo indecente e che continuano ad alimentare (e giustamente) una sempre più ricca giurisprudenza della Corte Edu, a favore di chi quei diritti (violati attraverso il richiamo dell’art. 8 Cedu) li ha persi grazie alla incuria, alla compiacenza e alla visione deforme di chi crede nella monogenitorialità, nel mammismo quale unico punto di riferimento. Pronunce che purtroppo raramente indennizzano adeguatamente i genitori rimasti privi dei figli per anni e figli rimasti orfani in vita.
Ed è bene oramai che cessi questo gravissimo vulnus che ogni anno crea centinaia di nuove vittime. La bigenitorialità è una cosa serissima, posta a fondamento di un sereno sviluppo della società civile. Se ne prenda atto.