Politica

Intercettazioni, il testo finale del decreto Orlando: “Solo i brani essenziali e quando necessario”

Il provvedimento è stato consegnato nelle scorse ore dal Guardasigilli a Palazzo Chigi e rivede in parte la bozza diffusa a inizio settembre. Resta la stretta sulle trascrizioni delle conversazioni registrate

Non più “riassunti obbligatori delle intercettazioni”, ma “brani essenziali” solo quando “è necessario”. Nel testo finale del decreto legislativo che il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha consegnato a Palazzo Chigi nelle scorse ore infatti, stando a quanto riferito da Repubblica, si prevede che i magistrati si attengano a queste due indicazioni nella gestione delle conversazioni registrate. Il provvedimento sarà discusso in consiglio dei ministri entro la prossima settimana, ovvero prima della scadenza della delega del Parlamento per la riforma del processo penale (3 novembre). La diffusione della prima bozza a inizio settembre aveva provocato numerose polemiche perché prefigurava un vero e proprio bavaglio che, se fosse stato in vigore, non avrebbe permesso di venire a conoscenza di tanti dialoghi, dal golpe di Renzi alla “patonza” di Berlusconi.

Ora, se non avremo un vero e proprio bavaglio però, comunque ci sarà una limitazione e una stretta sui dialoghi che saranno trascritti. Dai nuovi articoli del codice di procedura penale (numeri 291 e 292) è scomparsa la dicitura “divieto di riproduzione integrale” e si leggerà invece: “Quando è necessario, nella richiesta e per l’esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate”. Tra i divieti: “Non può essere trascritto”, riporta sempre Repubblica, “neanche sommariamente il colloquio tra imputato e difensore”. Quindi pure: “Le intercettazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge”. In questi casi si dovranno indicare solo “data, ora e dispositivo della registrazione”. E il pm “può disporre” solo previo “decreto motivato”, la “trascrizione quando ne valuta la rilevanza per i fatti oggetto di prova”. Il pubblico ministero sarà il responsabile dell'”archivio riservato dove finiranno tutte le conversazioni non trascritte che quindi saranno “coperte da segreto”.

Stando alle nuove disposizioni, il pm avrà cinque giorni dalla fine delle intercettazioni per “formare l’elenco delle comunicazioni, delle conversazioni, e dei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche rilevanti ai fini di prova”. E potrà ritardare il deposito solo se “c’è un grave pregiudizio per le indagini”. Inoltre, e questa è una delle novità principali, non ci sarà sempre un incontro tra magistrati e difensori, la cosiddetta udienza stralcio: non è prevista dopo un arresto o se nell’ordinanza di custodia cautelare ci sono già “quelle necessarie”. In tutti gli altri casi è prevista e permetterà la valutazione di quali conversazioni chiedere la trascrizione.