Flaminio de Castelmur per @SpazioEconomia

Il sistema bancario di una Nazione da sempre costituisce la parte centrale della sua economia e, per evitare pericolosi sbandamenti, deve essere monitorato costantemente da autorità super partes. Da noi tale compito viene svolto dalla Banca d’Italia, in coordinamento con la Banca Centrale Europea e gli Organi collegati. L’indipendenza delle banche centrali dell’Eurosistema è assicurata dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’indipendenza nell’esercizio dell’attività di vigilanza è sancita, sia per la Bce sia per le autorità nazionali appartenenti all’Ssm, dal regolamento del Consiglio dell’Unione europea istitutivo del Meccanismo unico.

La crisi del 2007 ebbe come prima conseguenza il consolidamento del ruolo del Financial Stability Board e del Comitato di Basilea come sedi di definizione tecnica della regolazione bancaria e finanziaria su scala globale. Alla fine del 2010 nacque il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (European System of Financial Supervision, Esfs). Questo Sistema ha segnato in Europa un primo vero cambiamento, non tanto per i poteri attribuiti quanto perché ha rappresentato il primo tentativo di superare il mero coordinamento di interessi nazionali e ricercare una sintesi europea.

Oggi il Meccanismo unico di vigilanza (Single Supervisory Mechanism, Ssm) amplia notevolmente la strada, perché dà alla Banca Centrale Europea (Bce), coadiuvata dalle autorità nazionali, poteri incisivi, idonei all’esercizio effettivo della vigilanza. La Banca d’Italia venne fondata nel 1893 e fino all’attivazione dei Trattati istitutivi dell’Unione Monetaria, fu anche Istituto di Emissione della moneta. In base alla legge bancaria del 1936, essa diventò Istituto di diritto pubblico; pur avendo una struttura simile a una società per azioni, le quote di partecipazione possono essere possedute soltanto da enti creditizi pubblici e dagli istituti di previdenza e di assicurazione, con regole modificate nel 2014 riguardo la trasferibilità e i limiti al possesso delle quote.

La natura prettamente tecnica dell’attività di vigilanza è al tempo stesso presupposto e conseguenza dell’indipendenza dell’autorità che la svolge. L’indipendenza della Banca d’Italia, è stata da ultimo esplicitamente ribadita dalla legge (l. 262/2005, cosiddetta Legge sul risparmio). Il Testo unico, come modificato dalla Legge sul risparmio, delinea poi l’attività sanzionatoria a carico degli esponenti bancari responsabili di violazioni normative quale naturale prosecuzione della vigilanza, assegnando conseguentemente alla Banca d’Italia quel compito. Nella gestione delle crisi, pur lasciando al Ministro dell’economia la decisione finale, è l’Autorità di vigilanza che propone i provvedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, sulla base di sole considerazioni di ordine tecnico-prudenziale.

Il sistema di controlli come sopra descritto, ha mostrato alcune defaillance nei casi delle Banche dichiarate in dissesto negli ultimi due anni. Un meccanismo di controllo sulla carta efficiente, non ha impedito che le gestioni di alcuni Istituti Popolari portassero all’accumularsi di crediti inesigibili, prestiti non garantiti, irregolarità di gestione e altre amenità.

I giudizi su questo hanno causato la mozione di sfiducia di una parte di parlamentari nei confronti del governatore Ignazio Visco, il cui mandato scade a fine ottobre e che veniva dato per un certo rinnovo. Mossa atipica, in considerazione del fatto che l’articolo 19 della Legge n. 262/2005 afferma che la nomina e la revoca del governatore sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia.

L’incarico di governatore della Banca d’Italia dura sei anni ed è rinnovabile una sola volta. Fino al 2005 era un ruolo a vita, per sottolinearne la totale autonomia dal governo, ma dopo lo scandalo di “Bancopoli“, che portò alle dimissioni di Antonio Fazio, fu effettuata una riforma. Il governatore della Banca d’Italia, ai sensi dello Statuto, rappresenta l’istituto “di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi”. Inoltre, presiede l’assemblea dei partecipanti e ha il compito di garantire il rispetto di leggi, regolamenti e statuto, far eseguire le deliberazioni del Consiglio superiore cui può avanzare ogni proposta che giudichi utile alla Banca e sovrintendere l’amministrazione centrale e gli stabilimenti periferici. Dispone, sentito il direttorio, le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale di grado superiore.

Da parte sua il governatore Visco sta cercando di dimostrare come la sua gestione della Vigilanza sia stata corretta e rigorosa anche nei casi delle Banche in dissesto, per mezzo di documenti e audizioni nella Commissione parlamentare che indaga sui fatti. L’unico punto che non dovrebbe essere discusso nella vicenda riguarda l’esigenza dell’Italia di avere una Istituzione come Bankitalia al di sopra di ogni sospetto e di ogni limite operativo. Vedremo nei prossimi giorni come opereranno gli Organi dello Stato preposti a farlo, sperando che l’interesse nazionale prevalga su quelli dei partiti.

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