Non avrei saputo dirlo meglio, dunque mi permetto di citare un passaggio invero un po’ lungo ma assai icastico di ciò che in molti hanno pensato a proposito della recentissima approvazione in via definitiva del cosiddetto Rosatellum bis: “Su questa faccenda dei tempi un’ultima considerazione: è possibile che non ci riesca proprio, come comunità politica istituzionalizzata e come organizzazione dei poteri pubblici, evitare di ricadere nei difetti di sempre? Perché ostinarsi a ignorare che la materia elettorale è delicatissima non solo per le formule e le connesse strategie dei partiti: ma è delicatissima per i suoi aspetti procedurali e organizzativi; per la sua applicazione concreta; e che in generale per fare le cose per bene, occorre farle con un minimo di calma, con attenzione, con meticolosità, con prudenza, con appassionata e tenace cura dei particolari? Si può mai pensare seriamente aspetti etico-politici a parte – di mutare significativamente la legge elettorale e nel contempo tenere le elezioni in tempi così ristretti quali mai si sono avuti nella storia del paese? Soprattutto si può mai pensare di farlo senza pasticci? Perché ostinarsi a creare continuamente le premesse dei propri insuccessi logistico-organizzativi? Non abbiamo ancora imparato che non esiste metodo più sicuro per fallire che porsi obiettivi razionalmente ‘impossibili’?”. E poco importa che questo passaggio faccia parte di un documento che sembra scritto ieri e invece è stato pubblicato nel novembre del 2012.
Allora si discuteva, a un passo dalle elezioni politiche, di una riforma della legge elettorale che modificasse il Porcellum, e l’autore del passo citato interveniva per scongiurare questa ipotesi. Insomma, si trattava di una difesa della legge elettorale firmata Calderoli e ribattezzata dallo stesso leghista come una ‘porcata’. L’autore dell’articolo, Carlo Fusaro, è un costituzionalista, poi fautore della riforma costituzionale renziana bocciata il 4 dicembre.
Fusaro esprimeva allora delusione per il ruolo del presidente Giorgio Napolitano, promotore di una riforma del Porcellum che perseguiva obiettivi sbagliati (“ridare ai cittadini la scelta dei parlamentari” – horribile dictu – “quasi l’avessero mai avuta”) e partigiani. L’autore richiamava un documento di grande importanza, il Codice di buona condotta in materia elettorale. Questo documento, elaborato dalla cosiddetta Commissione di Venezia (“Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto”), organo consultivo del Consiglio d’Europa che vaglia le questioni elettorali dei paesi membri, sostiene, all’art. 65, che “Ciò che è da evitare, non è tanto la modifica della modalità di scrutinio, poiché quest’ultimo può sempre essere migliorato; ma, la sua revisione ripetuta o che interviene poco prima dello scrutinio (meno di un anno). Anche in assenza di volontà di manipolazione, questa apparirà in tal caso come legata ad interessi congiunturali di partito”.
Ecco, allora si invocava il Codice per dire che una riforma elettorale a meno di un anno dalle elezioni non avrebbe consentito all’Italia di fregiarsi della ‘buona condotta’ menzionata. Il Codice afferma che “gli elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare del sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni non devono poter essere modificati nell’anno che precede l’elezione”. Insomma, l’Italia del Rosatellum bis risulta inadempiente (e non è la prima volta). Siamo, in fondo, ai livelli della Bulgaria, condannata nel 2012 dalla Corte di Strasburgo per il caso Ekoglasnost, una lista che fece ricorso per violazione della Convenzione Europea dei Diritti Umani. La Corte richiamò allora la violazione proprio del Codice di buona condotta (oltre che della Cedu stessa).
Ora, dato che le sentenze della Corte che interpretano la Cedu sono, secondo la Corte costituzionale italiana con sentenze del 2007, fonti integratrici dei parametri di costituzionalità, si può desumere che la violazione del Codice di buona condotta integri un parametro per valutare la costituzionalità delle leggi elettorali italiane. Se non bastassero dunque tutti gli altri profili di costituzionalità che paiono rilevare (e che purtroppo potranno essere sollevati solo dopo le elezioni, consegnandoci un altro parlamento che, pure quando ‘illegittimo’, verrà ‘salvato’ per il principio di continuità dello Stato), quanto meno pare che il Rosatellum bis violi le regole del Codice di buona condotta e (indirettamente?) la stessa Cedu.