Con l'avvicinarsi della stagione fredda scatta l'ordinanza, in vigore da metà mese prossimo fino al 15 aprile 2018, che prevede l'equipaggiamento dell'auto con coperture termiche. O, in alternativa, con catene da neve, come previsto dall'art. 6 del CdS
Nonostante le tiepide giornate di sole di questo fine ottobre, si avvicina inesorabile la data fatidica del 15 novembre, termine ultimo per munire la propria auto dei pneumatici invernali o, in alternativa – come recita il Codice della Strada, articolo 6, di “mezzi antistrucciolevoli idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”, vale a dire le catene. L’obbligo – già in vigore dallo scorso 15 ottobre nelle provincie di Sondrio e Aosta – si protrae come di consueto fino al 15 aprile 2018 (30 aprile in Provincia di Sondrio).
Per l’adeguamento del veicolo, la legge prevede un periodo di tolleranza di un mese, quindi l’obbligo vero e proprio – con eventuale possibile sanzione in caso di controlli – scatterà solo da metà dicembre, mentre per il ripristino inverso ci sarà tempo fino a metà maggio. Salvo, come sempre, differenti regolamentazioni locali.
I pneumatici invernali, erroneamente indicati ancora come coperture da neve (che sono un’altra cosa), hanno caratteristiche tali da renderli adatti all’impiego in presenza di bassa temperatura: idealmente uguale o inferiore a 7 gradi. La loro costruzione garantisce una resa migliore rispetto alle coperture estive su ogni tipo di fondo, asfalto incluso dove, in particolare, sono assicurati maggior tenuta ed ancor più spazi di frenata inferiori; oltre, naturalmente, a garantire più aderenza in caso di pioggia, neve e ghiaccio.
Per questo scopo, tecnicamente, sono utilizzate mescole più morbide, lamelle più fitte e più profonde e tassellatura più estesa. Visivamente, la copertura invernale si distingue per la presenza di un piccolo simbolo del cristallo di neve associato ad una montagna a tre cime (convenzione tra produttori), anche se più propriamente i codici stradali europei specificano generalmente l’obbligo della dicitura M+S o M&S (dall’inglese Mud&Snow, fango e neve).
La normativa italiana, inoltre, ammette l’utilizzo di un codice di velocità inferiore (a parità di misura) rispetto a quello omologato sulla carta di circolazione, ed è proprio questa concessione che limita l’impiego di questo genere di pneumatico durante i mesi estivi: se invece il codice di velocità delle invernali è pari o superiore a a quello indicato sul libretto, non vi è alcun obbligo di cambio stagionale e le “M+S” si possono utilizzare tutto l’anno.
In caso si scelga quest’ultima opzione, il mercato negli ultimi anni ha saputo proporre una nuova categoria di coperture, denominate 4 stagioni e studiate appositamente per offrire una resa soddisfacente sia d’estate sia nei mesi freddi: la gamma di misure è in costante crescita, segno del gradimento del pubblico. Nessun obbligo di coperture invernali o catene, infine, interessa il vasto parco circolante a due ruote (moto e ciclomotori).