Arriva il bonus sugli abbonamenti al trasporto pubblico. L’articolo 4 della manovra prevede infatti che chiunque sottoscriva un forfait per treni ed autobus possa beneficiare di un’agevolazione triennale ad hoc nella dichiarazione dei redditi a partire da quella del 2019 sul 2018. Il vantaggio fiscale riguarderà circa 3,5 milioni di italiani che spendono quasi 281 milioni di euro l’anno. Sarà però relativo solo agli spostamenti per tratte locali, regionali e interregionali. Rientrano quindi nella categoria detraibile i forfait di società pubbliche come Trenord, Atm, Atac o di privati in convenzione. Per Confconsumatori, l’agevolazione dovrebbe inoltre valere anche per i pendolari di Frecce e Intercity. “Ma la questione non è scontata perché la norma lascia spazio ad una interpretazione che dovrà essere chiarita dal legislatore”, precisa l’associazione dei consumatori.
Il bonus ammonterà complessivamente al 19% delle spese sostenute per un importo non superiore ai 250 euro nell’intero periodo di imposta. L’ammontare massimo dell’agevolazione sarà quindi di 47,5 euro annui, cioè il 19% di 250 euro. Il tetto di spesa massimo fissato dal legislatore non sempre coprirà sempre l’intero esborso sostenuto per un abbonamento da 12 mesi al trasporto pubblico locale nelle diverse città italiane. Se infatti romani e napoletani potranno detrarre il 19% sull’intero costo dell’abbonamento annuale Atac (250 euro) e Anm (235,20 euro). Non sarà così invece per milanesi e fiorentini che pagano forfait annui più salati (rispettivamente 330 e 310 euro), ma non per questo potranno detrarre di più.
La manovra stabilisce inoltre che il contribuente potrà fruire del vantaggio fiscale anche per le spese sostenute nell’interesse di familiari a carico. Tuttavia la detrazione massima resta di 47,5 euro visto che il legislatore non ha previsto un innalzamento del limite massimo di spesa detraibile che resta fermo a 250 euro. In altri termini, se una persona, con due figli a carico, acquista tre abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale, ne potrà poi concretamente detrarre solo uno.
Inoltre, per la prima volta, il legislatore prevede agevolazioni fiscali per i buoni del Trasporto pubblico locale (TPL). Nel dettaglio, stabilisce che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto dei titoli di viaggio del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente. In sostanza, la manovra ripropone per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale il modello utilizzato per i buoni pasto che non sono computati ai fini della dichiarazione dei redditi. Per beneficiare delle detrazioni sarà necessario provare la spesa sostenuta. Bisognerà quindi conservare ricevute di eventuali bonifici o fotocopiare gli scontrini dei pagamenti evitando così che con il tempo sbiadiscano e non siano più utili ai fini della dichiarazione di redditi.