Le nuove mafie hanno cambiato “la necessità e le modalità di esteriorizzazione del metodo mafioso“, si muovono sottotraccia, e sono cambiate anche le “condizioni di assoggettamento e di omertà” tanto che questa nuova criminalità è “oggetto di ampia riflessione giurisprudenziale con esiti” che prescindono dal requisito della “indispensabilità del radicamento territoriale”. È la riflessione dei giudici della II sezione della Cassazione che accolto il ricorso del pg di Venezia che chiedeva di condannare per 416 bis un clan moldavo dedito al racket. Gli ermellini proseguono quindi la strada di annullamento di condanne che escludono l’accusa di mafia per le nuove forme di criminalità ritenute “a bassa potenzialità intimidatrice”. Il 26 ottobre, per esempio, la VI sezione ha riaperto il processo per mafia al clan Fasciani di Ostia, oggi un nuovo verdetto – che come riporta l’Ansa – rimanda direttamente a Massimo Carminati e al processo Mafia capitale. Il 20 luglio il Tribunale di Roma, pur emettendo condanne fino a 20 anni, aveva escluso l’associazione a delinquere di stampo mafioso mentre sia il Riesame che la stessa Cassazione, in fase cautelare, avevano confermato l’ipotesi della Procura di Roma.

Nel verdetto depositato dalla II sezione penale due giorni fa – che ha riaperto l’appello bis per mafia per undici moldavi per i quali la Corte di Appello di Venezia diversamente dal primo grado, come avvenuto per i Fasciani, aveva riconosciuto solo l’associazione semplice – la Cassazione sottolinea che le nuove mafie sono cambiate. La Suprema Corte ricorda che “nel procedimento a carico di Carminati ed altri, cosiddetto Mafia Capitale, in fase cautelare si è escluso che il riflesso esterno della forza intimidatrice debba tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale“. Gli ermellini sembrano voler ricordare di aver già dato il placet all’accusa di 416bis per gli imputati del mondo di mezzo per i quali, a luglio, il Tribunale di Roma ha invece escluso la mafiosità e si attende il ricorso della Procura guidata da Giuseppe Pignatone.

Questa nuova pronuncia esorta i giudici di merito ad avere consapevolezza del fatto che “la permeabilità del contesto sociale all’uso strumentale dell’intimidazione mafiosa è una variabile fortemente condizionata dal più o meno spiccato senso civico e dallo sviluppo di un adeguato livello di legalità” per cui non è necessario che l’impronta mafiosa appaia “in termini macroscopici” per contestare l’accusa di mafia. Questo “è ancor più vero – aggiunge il verdetto – laddove la carica intimidatrice sia, per scelta criminale, diretta al controllo di realtà economiche ben determinate o di peculiari gruppi etnici”, insomma sempre di mafia si tratta anche se si dedica ad attività di nicchia come gli appalti del terzo settore o il racket dei pullmini. Come nel caso dei moldavi – 80 arrestati, gli undici del verdetto sono quelli che hanno scelto l’abbreviato – che imponevano con la sola forza intimidatrice e il raro ricorso alla violenza una tassa sui connazionali e sulle merci in transito da e per la Moldavia nelle aree di sosta di Verona, Vicenza, Venezia, Modena, Bologna, Reggio Emilia e Brescia. Rapinavano anche gli spacciatori nordafricani per rivendere la droga a terzi. Per la Cassazione è mafia anche se prende di mira “peculiari gruppi etnici”, come ha sostenuto il Pg di Venezia.

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