di Flaminio de Castelmur per @SpazioEconomia
E’ datata 30 ottobre 2017 la pubblicazione in Gazzetta ufficiale con n. 254, la Legge n. 155/2017 che riforma i principi e gli istituti di gestione della crisi di impresa e dell’insolvenza. La nuova legge delega il governo ad adottare entro 12 mesi uno o più decreti legislativi volti a riformare:
1. le procedure concorsuali (la cosiddetta Legge fallimentare, R.D. n. 267/1942,), per conseguire una riduzione dei costi e della durata delle procedure concorsuali, anche responsabilizzando gli organi di gestione;
2. la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012);
3. il sistema dei privilegi e delle garanzie.
La materia in oggetto è importante in un Ordinamento statale, quasi come quelle relative al regolare funzionamento aziendale. Si deve occupare della gestione di debiti derivanti da situazioni economiche aziendali che il ministro dell’Economia ha definito “non felici” o che comunque necessitano di provvedimenti per la correzione.
I dati più recenti segnalano che l’avvio delle procedure fallimentari ha riguardato da gennaio 6.300 imprese, pari al 15,6% in meno rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. Il valore assoluto riporta “i fallimenti a un livello in linea con quelli osservati nel periodo 2001-2006” segnala un report del Cerved. Un altro dato interessante riguarda le procedure concorsuali non fallimentari: 822 quelle aperte da inizio anno, con un calo tendenziale del 16%. In questo contesto i concordati preventivi proseguono l’arretramento deciso già marcato nei precedenti report, con un -31,7%. La terza evidenza, la più consistente, è quella che riguarda le liquidazioni volontarie: il Cerved stima che siano 29mila le società liquidate, in calo del 2,5% rispetto all’anno precedente, con una riduzione che porta il numero di chiusure volontarie d’impresa al livello del 2008.
Queste cifre confortano, nella speranza che le norme in oggetto in futuro interessino sempre meno imprese, comunque con la previsione di procedure moderne che permettano soluzioni migliori alle crisi. A tal fine sono stati previsti meccanismi di allerta per impedire alle crisi aziendali di diventare irreversibili e ampio spazio agli strumenti di composizione stragiudiziale per favorire le mediazioni fra debitori e creditori per gestire l’insolvenza.
Le modifiche, anche lessicali, dei principi ordinativi della riforma si notano già nel fatto che non si parlerà più di “fallimento”, ma di “procedura di liquidazione giudiziale dei beni”.
Per facilitare una composizione assistita arriva una fase preventiva di allerta attivabile direttamente dal debitore o d’ufficio dal tribunale su segnalazione (obbligatoria per fisco e Inps) dei creditori pubblici. In caso di procedura su base volontaria, il debitore sarà assistito da un apposito organismo istituito presso le Camere di Commercio e avrà 6 mesi di tempo per raggiungere una soluzione concordata con i creditori.
Se la procedura è d’ufficio, il giudice convocherà immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore e affiderà a un esperto l’incarico di risolvere la crisi trovando un accordo entro 6 mesi con i creditori. L’imprenditore che attiverà tempestivamente l’allerta o si avvarrà di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi godrà di misure premiali come la non punibilità dei delitti fallimentari se il danno patrimoniale è “di speciale tenuità”, attenuanti per gli altri reati e riduzione di interessi e sanzioni per debiti fiscali.
Vero dominus della procedura sarà il curatore, con poteri molto rafforzati: accederà più facilmente alle banche dati della Pubblica amministrazione, potrà promuovere le azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali, sarà affidata a lui (anziché al giudice delegato) la fase di riparto dell’attivo tra i creditori.
Nel trattare le proposte di soluzione, priorità viene data a quelle che assicurano la continuità aziendale, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori, considerando la liquidazione giudiziale come extrema ratio. Si punta poi a ridurre durata e costi delle procedure concorsuali (responsabilizzando gli organi di gestione e contenendo i crediti prededucibili). Il giudice competente sarà individuato in base alle dimensioni e alla tipologia delle procedure concorsuali, assegnando in particolare quelle relative alle grandi imprese al tribunale delle imprese a livello di distretto di corte d’appello.
Viene ridisegnato ammettendo, accanto a quello in continuità, anche il concordato che mira alla liquidazione dell’azienda. Solo, però, se in grado di assicurare il pagamento di almeno il 20 per cento dei crediti chirografari.
Sarà introdotta inoltre una procedura unitaria per la trattazione della crisi e dell’insolvenza delle società facenti parte di un gruppo di imprese e, anche in caso di procedure distinte, vi saranno comunque obblighi di collaborazione e reciproca informazione a carico degli organi procedenti.
Tutto questo porterà una normativa che ormai data più di 70 anni ad adeguarsi alle esigenze del tessuto economico, che nel frattempo è cambiato radicalmente. Non solo nella sua essenza ma anche nelle esigenze di rapidità e certezza delle soluzioni.