Secondo il garante la società italiana del gruppo anglo olandese mette i commercianti in condizione di far scegliere al consumatore quasi esclusivamente i propri gelati
Oltre 60 milioni di euro. A tanto ammonta la multa comminata dall’Antitrust a Unilever Italia per aver adottato una strategia commerciale che ha danneggiato altri produttori di gelati di piccole e grandi dimensioni, volta a ottenere l’esclusiva delle forniture ai negozi con una serie di clausole e condizioni, ostacolando così la concorrenza.
In particolare la multinazionale anglo-olandese, secondo l’Antitrust ha violato l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, “ponendo in essere un abuso di natura escludente idoneo a ostacolare la crescita dei concorrenti nel mercato del gelato preconfezionato monodose da impulso, nel quale la società italiana della multinazionale anglo-olandese detiene una posizione dominante, principalmente attraverso la vendita dei gelati a marchio Algida“, si legge in un comunicato del garante della concorrenza.
Nel corso dell’istruttoria, originata da una segnalazione di un piccolo produttore di ghiaccioli La Bomba, operante in prevalenza presso gli stabilimenti balneari, infatti, l’Autorità ha accertato “l’adozione da parte di Unilever di una strategia escludente a danno dei concorrenti (sia quelli piccoli che quelli di maggiore dimensione), composta da un ampio utilizzo di clausole di esclusiva merceologica e da una serie articolata di ulteriori condizioni fidelizzanti, strumenti di politica commerciale e condotte complessivamente volti a mantenere, formalmente o sostanzialmente, l’esclusiva delle forniture agli esercizi commerciali che costituiscono la propria clientela, ostacolando, per tale via, la concorrenza sul mercato”.
Nel mercato del gelato confezionato in singole porzioni e consumato fuori casa, e pertanto relativo a un prodotto tipicamente destinato a un consumo cosiddetto da “impulso”, le politiche di vendita adottate nei confronti degli esercenti assumono un rilievo determinante nell’orientamento delle scelte di consumo finale, fortemente condizionate dall’offerta concretamente disponibile nel luogo ove sorge l’impulso del consumo stesso. Pertanto le condotte abusive sanzionate, obbligando o incentivando la clientela di Unilever a mantenere in offerta una sola marca di gelato, hanno arrecato un sostanziale pregiudizio alla libertà di scelta del consumatore finale, limitandone la possibilità di reperire i gelati offerti dai concorrenti che, per qualità e gusto, avrebbero potuto essere preferiti a una parte dei gelati Algida.
Dal canto suo Unilever Italia “respinge fermamente questa conclusione, a suo avviso derivante da diversi errori di valutazione da parte dell’Autorità, e annuncia l’intenzione di ricorrere in sede competente”. Quello del gelato fuori casa, sostiene l’azienda, “è un mercato altamente competitivo, dove prodotti artigianali e industriali, sfusi e confezionati, rivaleggiano per l’attenzione del consumatore in un contesto frammentato che non ha eguali in Europa”. Nel corso dell’indagine, Unilever “ha sempre offerto all’Autorità garante massima apertura e collaborazione presentando ampia documentazione utile a comprendere le dinamiche di mercato e la correttezza delle proprie condotte che non costituiscono una violazione delle norme a tutela della concorrenza nel settore del gelato fuori casa”.