Diritti

Testamento biologico, ora sì che siamo vicini al traguardo

La giornata di ieri resterà una delle più importanti nella lunga battaglia dell’Associazione Coscioni, con cui collaboro da oltre dieci anni, per l’introduzione in Italia del testamento biologico. Nella mattinata, con Filomena Gallo e Mina Welby, abbiamo incontrato il Presidente Piero Grasso che ci ha annunciato la sua volontà di mandare in Aula la legge. E nel pomeriggio, nel dibattito che si è subito aperto, il Capogruppo del Pd al Senato Luigi Zanda – con il quale siamo stati lungamente in contatto nei mesi scorsi – in un intervento particolarmente incisivo, ha espresso la volontà del Pd di approvare la legge e ha denunciato con forza l’ostruzionismo che da mesi blocca l’iter della legge.

Dunque, siamo forse vicini ad un lieto fine.

Perciò, facciamo il punto, ricordando subito che l’Italia e l’Irlanda sono i due soli paesi dell’Occidente a non avere una legge sulle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), dette anche testamento biologico o biotestamento.

Sono stati all’avanguardia gli Usa, dove le Dat sono in vigore, con il nome di Living Will (testamento di vita), fin dal 1991. Con l’eccezione del nostro Paese, non si sono registrate particolari difficoltà da parte delle diverse confessioni religiose: esemplare il caso della Germania, dove le due Chiese, cattolica e luterana, hanno redatto di comune accordo un testo di Dat, che è già stato sottoscritto da diversi milioni di cittadini tedeschi.

La legge è stata approvata dalla Camera dopo un’estenuante serie di audizioni di esperti ed il superamento di migliaia di emendamenti.

Passata al Senato, la legge è stata immediatamente sepolta da circa 3.000 emendamenti. La legge – che non ha nulla a che fare (è bene ricordarlo)  con la legalizzazione dell’eutanasia –  presenta tre elementi di novità di notevole importanza:
1) Rende vincolanti per i medici, cum grano salis, le dichiarazioni di volontà contenute nelle Dat;
2) Fa cadere l’eterna disputa su alimentazione e idratazione artificiali, che non possono più essere considerate come “sussidi vitali” ma sono definite “terapie”, in quanto tali rinunciabili dal malato in forza dell’articolo 32 della Costituzione, per il quale “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario”.
3) Consente al medico di ricorrere alla sedazione profonda continua “in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari”, in associazione con la terapia del dolore e con il consenso del paziente.

Se questa legge fosse già stata in vigore, grazie alla norma del punto 2) non si sarebbero verificati gran parte dei casi clamorosi degli ultimi dieci anni (Welby ed Englaro, per citare solo i due più noti) e grazie a quella di cui al punto 3) si sarebbero evitati molti dei mille suicidi di malati che si verificano ogni anno in Italia. Infatti, trattandosi per lo più di malati terminali, essi avrebbero potuto morire serenamente nel proprio letto grazie ad una sedazione, anziché essere spinti dalla disperazione al loro gesto estremo.

Va riconosciuto al Pd e al suo capogruppo il merito di non aver ceduto ai ricatti di Alfano e del suo principale referente, che è la Chiesa cattolica. Infine, un promemoria per la prossima legislatura.

L’articolo 580 del codice penale – che prevede pene fino a 12 anni per l’istigazione e l’aiuto al suicidio ed in forza del quale Marco Cappato è sotto processo a Milano – può ben essere definito “clerico/fascista”, visto che il “Codice Rocco” è stato varato nel 1930, all’inizio degli “anni del consenso” per Mussolini e solo un anno dopo il Concordato, che ha dato al Vaticano poteri e privilegi incredibili per uno Stato laico. Non a caso decine di norme di quel codice sono state abolite negli anni Settanta (cito per tutte il “delitto d’onore” e il “matrimonio riparatore”) ma è stato impossibile toccare l’articolo 580. Eppure basterebbe aggiungere un comma di questo tenore: “L’aiuto al suicidio non è punibile se ricorrono le seguenti condizioni: a) il richiedente è un malato terminale o senza speranza di guarigione, con insopportabili sofferenze fisiche o psichiche; b) il richiedente, nel pieno delle proprie facoltà mentali, dichiara di voler essere aiutato a morire; c) chi presta il proprio aiuto a morire non ha alcun movente economico ed agisce esclusivamente per motivi compassionevoli”.