Gli ermellini hanno accolto il ricorso della Procura di Grosseto nei confronti di Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada, indagato per omissione di atti di ufficio per non aver chiuso il plesso scolastico della frazione di Ribolla "nonostante dal certificato di idoneità statica dell’immobile, redatto il 28 giugno 2013, ne emergesse la non idoneità sismica"
Ci sono casi estremi come quello dell’Abruzzo dove oltre il 90% delle scuole a rischio sismico e ci sono regioni dove è la situazione è migliore. Certo è che stando a una sentenza della Cassazione moltissime scuole in Italia potrebbero finire sotto sequestro. Sono da chiudere a scopo di prevenzione, in attesa di ristrutturazione o della costruzione di nuovi edifici, le scuole – secondo gli ermellini- che non rispettano in pieno gli standard di sicurezza anticrollo in caso di terremoto, anche nel caso in cui lo scostamento dai parametri sia minimo e anche se la struttura si trova in una zona a basso rischio sismico.
Ad avviso della Cassazione, infatti, i terremoti non sono soggetti a “prevedibilità” e dunque i sindaci non devono opporsi al sequestro delle scuole a ipotetico rischio crollo per un “minimo scostamento dai parametri” di edificazione emanati nel 2008 e che sorgono su aree non soggette a scosse. Per questo gli ‘ermellini’ hanno accolto il ricorso della Procura di Grosseto – come riporta l’Ansa – nei confronti di Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada, indagato per omissione di atti di ufficio per non aver chiuso il plesso scolastico della frazione di Ribolla “nonostante dal certificato di idoneità statica dell’immobile, redatto il 28 giugno 2013, ne emergesse la non idoneità sismica“.
Contro il sequestro della scuola primaria e secondaria, frequentata da quasi trecento bambini, e disposta dalla magistratura grossetana, Limatola aveva fatto ricorso e il tribunale del Riesame lo scorso 26 aprile lo aveva accolto togliendo i sigilli. Per il Riesame, era insussistente “un pericolo concreto ed attuale di crollo” avuto “riguardo all’attività scolastica svolta ininterrottamente dalla fine degli anni sessanta”. L’ordinanza rilevava inoltre che “in applicazione del cosiddetto indicatore del rischio di collasso previsto dalle ‘Norme tecniche per le costruzionì emanate con decreto il 14 gennaio 2008”, dall’accertamento redatto nel certificato di idoneità statica “il rischio sismico era risultato pari a 0,985 registrando in tal modo una inadeguatezza minima rispetto ai vigenti parametri costruttivi antisismici soddisfatti al raggiungimento del valore ‘1’”.
La Procura di Grosseto ha protestato in Cassazione sostenendo che la scuola deve essere ‘off limits’ perché il pericolo per la incolumità pubblica “nella non prevedibilità dei terremoti, doveva intendersi insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall’esistenza di un pericolo in concreto”. Secondo il pm, “nessun rilievo avrebbe pertanto potuto attribuirsi alla circostanza che l’edificio insistesse su un territorio classificato a bassa sismicità o che l’inadeguatezza dell’immobile rispetto ai parametri costruttivi antisismici fosse minima”. Dando ragione al pm toscano, la Suprema Corte – sentenza 190 – sottolinea che “nel carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell’evento“”. Per questo, “la inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest’ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell’applicabilità del sequestro preventivo”. Ora il tribunale del Riesame deve rimeditare il via libera al dissequestro.