Con il 2018 sono arrivate nuove regole per il collocamento dei lavoratori disabili: se prima per fare scattare l’obbligo di assunzione di un disabile incluso nelle liste delle categorie protette occorreva che l’azienda con almeno 15 lavoratori ne assumesse un altro, ora sarà sufficiente il requisito numerico dei 15 dipendenti. Questo perché dal 1 gennaio è stato soppresso l’articolo 3, comma 2, della legge 68/1999 che in Italia disciplina l’occupazione dei lavoratori disabili attraverso il cosiddetto collocamento mirato. Si tratta di un sistema che si basa da una parte sull’obbligo per le aziende con almeno 15 dipendenti di assumere una certa quota di disabili (che prima scattava solo in caso di nuove assunzioni) e, dall’altra, su convenzioni che consentono ai datori di lavoro di avvalersi di agevolazioni. Di fatto dal 2018 piccole e medie aziende interessate dovranno assumere un lavoratore disabile entro 60 giorni. Un obbligo che originariamente il Jobs Act prevedeva a partire dal 1 gennaio 2017, ma che il decreto Milleproroghe ha rinviato al 2018. Sono previste sanzioni salate che possono superare i costi delle stesse assunzioni. Tra nuovi obblighi, sanzioni, diritti e doveri di aziende e lavoratori, ecco come cambiano le regole.
GLI OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO – Dal 2018 non solo chiunque abbia dai 15 ai 35 dipendenti deve assumere almeno un lavoratore disabile, ma le assunzioni devono essere due se in azienda ci sono dai 36 ai 50 dipendenti, mentre se si superano i 50 dipendenti c’è l’obbligo di riservare il 7% dei posti disponibili a favore dei disabili e l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati. L’onere va assolto attraverso una richiesta nominativa che va indirizzata al servizio disabili del luogo in cui si trova l’azienda. Competente sulla vigilanza è l’Ispettorato territoriale del Lavoro. L’obbligo riguarda anche i partiti politici, i sindacati, le organizzazioni senza scopo di lucro e le associazioni.
TEMPI PIÙ STRETTI E SANZIONI PIÙ SALATE – Per mettersi in regola l’azienda deve rispettare nuovi tempi. Prima, infatti, i datori di lavoro potevano regolarizzare la posizione di un dipendente con disabilità entro 12 mesi, ora il periodo si riduce. Bisogna farlo entro i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo (quindi dal 1 gennaio 2018). Il termine, dunque scadrà il 1 marzo 2018 e l’assunzione dovrà scattare dal 2 marzo. Anche le sanzioni sono più alte, inasprite dal correttivo al Jobs Act: fisse ma progressive, sono passate da 62,77 a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo e per ciascun disabile non assunto. Insomma pagare le multe costa più dell’assunzione.
LE MISURE DI SOSTEGNO – Nel caso in cui il lavoratore assunto ai sensi della nuova normativa sia un disabile da lavoro, l’Inail può intervenire con misure di sostegno per l’adozione di interventi necessari a garantirgli la parità di diritti con gli altri lavoratori. In particolare, l’Istituto rimborsa ai datori di lavoro interventi per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (il limite massimo di spesa rimborsabile è di 95mila euro), per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro (40mila euro) e per la formazione (15mila euro). Il dettaglio delle modalità operative per l’attivazione degli interventi è contenuto nelle circolari 51/2016 e 30/2017, che definiscono il procedimento per l’attivazione del progetto di reinserimento personalizzato, con la partecipazione attiva del datore di lavoro e del lavoratore disabile.
COME FUNZIONANO LE AGEVOLAZIONI – A seguito dell’entrata in vigore del decreto attuativo Jobs Act 151/2015, già dal primo gennaio 2016 sono scattati nuovi incentivi per chi assume un lavoratore diversamente abile. In particolare, per i datori di lavoro privati che assumono nel 2018 è previsto un incentivo economico sulla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali che cambia a seconda della tipologia del contratto e del grado di riduzione di capacità lavorativa. Per l’assunzione di lavoratori disabili a tempo indeterminato con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% spetta un incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda. Un incentivo pari al 35% della retribuzione spetta invece a chi assume lavoratori con una riduzione capacità lavorativa tra il 67% ed il 79%. Per l’assunzione di lavoratori con disabilità psichica e intellettiva che comporta la una riduzione superiore al 45% della capacità lavorativa spetta infine un’agevolazione pari al 70% della retribuzione. Per quanto riguarda, invece, la durata degli incentivi, è pari a 36 mesi per l’assunzione a tempo indeterminato del disabile con una riduzione capacità lavorativa superiore al 79% e tra il 67% ed il 79%. Nel caso dell’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo spetta per 60 mesi. Infine, l’incentivo spetta per tutta la durata del contratto (che non può essere inferiore a 12 mesi) nei casi di assunzione a tempo determinato di un lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che riduca la capacità lavorativa di più del 45 per cento.