La condotta dell’Atac “legittimamente è stata ritenuta scorretta, in quanto contraria ai canoni di diligenza richiesti, nonché ingannevole” e la tesi dell’Antitrust in sull’ingannevolezza della pratica è “logica e adeguatamente argomentata”. Con queste motivazioni il Tar del Lazio ha respinto un ricorso dell’azienda di trasporto pubblico romana che contestava la maxi sanzione da 3,6 milioni di euro inflitta dall’Antitrust nel luglio 2017 per la pratica, ritenuta scorretta, di cancellare molte corse senza informare in modo adeguato gli utenti.
In particolare, il garante della concorrenza contestava all’azienda “il frequente e sistematico mancato rispetto dell’orario diffuso presso le stazioni e attraverso il sito Internet” la “mancata diffusione preventiva di informazioni riguardo all’impossibilità di effettuare determinate corse”. Una “pratica commerciale scorretta”, secondo l’Antitrust. L’Atac aveva motivato il suo ricorso contestando da un lato la competenza e la potestà istruttoria e sanzionatoria dell’Autorità, e dall’altro che la condotta sanzionata fosse una pratica commerciale scorretta.
Ma per il Tar “non vi è dubbio – si legge nella sentenza – che la carenza sistematica di corse nonché la mancata, tempestiva, informativa alla stessa utenza, in ordine alla probabilità che alcuni treni sarebbero stati soppressi, risultano idonee a fondare l’intervento di Agcm“. Premettendo poi che nel settore dei trasporti “la tutela dei consumatori-utenti costituisce un obiettivo di preminente rilievo“, i giudici amministrativi hanno ritenuto che “condivisibilmente Agcm, nel provvedimento sanzionatorio, ha osservato che ‘la soppressione delle corse, indipendentemente dalla successiva rimodulazione delle stesse, ha sostanzialmente vanificato la valenza informativa dell’orario diffuso, dal momento che esso non ha molto spesso trovato corrispondenza con la reale consistenza del servizio di trasporto ferroviario effettivamente offerto da Atac in tutto il periodo oggetto di osservazione”.
Infine “la carenza di diligenza di Atac, nel non informare in tempo utile il consumatore finale del servizio di trasporto reso per garantire allo stesso la possibilità di decidere di avvalersi di un sistema di trasporto alternativo e diverso da quello fornito dalla stessa Società, deve ritenersi rilevante ai fini sanzionatori”; e “il provvedimento sanzionatorio contiene una sufficiente e congrua motivazione a suffragio della determinazione della sanzione”.