Le postille contestate non consentono agli eredi dell'assicurato per infortunio o malattia di subentrare nel diritto all'indennizzo qualora il loro congiunto muoia per causa diversa da quella che ha determinato l'invalidità e prima che la compagnia abbia effettuato gli accertamenti sui postumi dell'invalidità stessa. L'Ivass ha scritto a tutte le aziende chiedendo di modificare entro 120 giorni
L’autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti delle compagnie assicurative Generali Italia, Zurich Insurance Company e Allianz. L’Antitrust intende accertare la vessatorietà di alcune clausole contenute nelle polizze infortuni e malattia. In contemporanea anche l’Ivass, istituto di vigilanza sul settore, è intervenuto su tutte le imprese di assicurazione con una lettera al mercato ricordando la necessità di verificare la presenza di tali clausole nelle polizze e, nel caso, a modificarle entro 120 giorni.
Le clausole contestate non consentono agli eredi dell’assicurato di subentrare nel diritto all’indennizzo qualora il loro congiunto muoia per causa diversa da quella che ha determinato l’invalidità e prima che la compagnia abbia effettuato i propri accertamenti medici sui postumi permanenti dell’invalidità stessa. Inserendole nelle polizze, la compagnia si autoassegna termini discrezionali in genere molto lunghi (fino a 18 mesi) per svolgere gli accertamenti medici e prevede l’intrasmissibilità dell’indennizzo agli eredi se l’assicurato muore prima che la compagnia stessa abbia svolto tali accertamenti. In più non consente agli eredi di dimostrare in altro modo che nel frattempo l’invalidità del loro congiunto si era consolidata, ad esempio attraverso certificati rilasciati dalle ASL o altre strutture.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, la clausola sulla intrasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo “altera il normale equilibrio contrattuale a vantaggio dell’assicuratore anche se visto nella sola convenienza di sottrarsi all’immediata esecuzione della prestazione in attesa fiduciosa del verificarsi dell’evento causativo dell’estinzione della sua obbligazione giuridica”.