Secondo l'authority il gruppo "ha omesso di informare adeguatamente i consumatori circa le reali caratteristiche del servizio offerto e le connesse limitazioni" e "omesso o indicato in modo non sufficientemente chiaro che, per raggiungere le massime velocità pubblicizzate, fosse necessario attivare un’opzione aggiuntiva a pagamento". L'azienda: "Infondato, impugneremo"
L’Antitrust ha multato Tim per una somma complessiva di 4,8 milioni di euro per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica. “Nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in fibra ottica (cartellonistica, sito web, below the line e spot televisivi), Telecom Italia, a fronte del ricorso a claim volti a enfatizzare l’utilizzo integrale o esclusivo della fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione, ha omesso di informare adeguatamente i consumatori – si legge nella nota – circa le reali caratteristiche del servizio offerto e le connesse limitazioni“. Ovvero i limiti geografici di copertura della varie soluzioni di rete e le differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell’infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra.
Sempre secondo l’autorità, le diverse campagne pubblicitarie oggetto del provvedimento hanno “omesso o indicato in modo non sufficientemente chiaro che, per raggiungere le massime velocità pubblicizzate, fosse necessario attivare un’opzione aggiuntiva a pagamento. Tale circostanza ha, dunque, vanificato l’indicazione del prezzo dell’offerta contenuta nei claim principali”. E quindi “in conseguenza di tale condotta omissiva e ingannevole, il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo ‘fibra’, non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano, in concreto, l’offerta. A ciò si aggiunga che sui mezzi di comunicazione diversi dal sito web, il professionista ha omesso un adeguato richiamo alla necessità di verificare le effettive funzionalità dell’offerta nella zona di interesse dell’utente”.
Conclude l’Agcm: “L’assenza di un’informazione chiara sulle caratteristiche e la qualità del servizio impedisce dunque al consumatore di prendere una decisione consapevole sull’acquisto dell’offerta in fibra. La condotta ingannevole e omissiva risulta assumere particolare rilievo in considerazione dell’importanza del settore economico interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti che stanno mutando radicalmente a fronte di una crescente offerta di servizi digitali”.
Tim ha fatto sapere di ritenere “del tutto infondata la decisione dell’Autorità Antitrust sia nel merito sia nella quantificazione della sanzione, anche a fronte della fattiva collaborazione che l’azienda ha mostrato durante tutto l’iter del procedimento con l’accoglimento dei suggerimenti proposti dall’Autorità. Il provvedimento risulta lesivo e pregiudizievole dell’immagine e degli interessi di TIM e sarà pertanto impugnato dinanzi al TAR del Lazio”.