Tre anni fa il Senato lo salvò dal processo per diffamazione sostenendo che l’ex vice presidente del Senato, Roberto Calderoli, non era sindacabile. Invece non può godere dell’ “insindacabilità” concessagli da Palazzo Madama il parlamentare leghista che nel 2013 insultò in un comizio l’allora ministra dell’Integrazione Cecilia Kyenge, chiamandola “orango” secondo la Corte Costituzionale che ha accolto il ricorso del Tribunale di Bergamo che aveva sollevato il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato, in relazione alla deliberazione del 16 settembre 2015 con cui l’Assemblea di Palazzo Madama aveva affermato che le opinioni del senatore erano “espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni” e, dunque, “insindacabili”.

Kyenge – queste le parole del senatore per le quali è imputato di diffamazione – “sarebbe un ottimo ministro, ma dovrebbe esserlo in Congo non in Italia” (ascolta l’audio). Calderoli – che oggi non ha partecipato alla standing ovation per la senatrice a vita Liliana Segre – aveva poi attribuito, “sembianze di orango” alla ministra, tali da lasciarlo “sconvolto” nel vederla comparire sul sito internet del Governo italiano. Le opinioni espresse da Calderoli, rileva la Consulta, non hanno “alcun nesso funzionale con l’esercizio dell’attività parlamentare”.

Per la Corte Costituzionale “le opinioni espresse extra moenia (cioè fuori dallo specifico esercizio delle funzioni parlamentari, ndr) sono coperte da insindacabilità solo ove assumano una finalità divulgativa dell’attività parlamentare”. E la prerogativa dell’insindacabilità “non può essere estesa sino a ricomprendere gli insulti”. Il Senato aveva, in particolare, aveva definito sindacabili le parole di Calderoli in rapporto al reato di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità ed, invece, insindacabili in rapporto all’aggravante della finalità di discriminazione razziale. Ma in questo modo, osserva la Consulta, il Senato si è espresso “sulla qualificazione giuridica del fatto storico, invadendo così un campo costituzionalmente riservato al potere giudiziario. Il tutto, fra l’altro, nel quadro di una non consentita scissione del concetto di insindacabilità delle opinioni espresse da un membro del Parlamento, tra contenuto della opinione in sé e finalità che caratterizzerebbe quella esternazione”. Il Pd in Aula aveva chiesto invano di rinviare il voto finale. Così il relatore della proposta Lucio Malan (Forza Italia) aveva proposto di votare il documento per parti separate: un primo scrutinio per la diffamazione ai danni dell’ex ministra di origine congolese, un secondo per l’istigazione all’odio razziale. Nel primo caso il Senato aveva dato il via libera all’autorizzazione a procedere con 126 sì, 116 no e 10 astenuti. Per l’istigazione all’odio razziale l’Aula aveva respinto la richiesta di autorizzazione a procedere con 196 no (46 i sì e 12 le astensioni).

Il 6 novembre 2013 la procura di Bergamo aveva chiesto il giudizio immediato per il senatore leghista. La dichiarazione dell’esponente del Carroccio aveva fatto il giro del mondo e da più parti era arrivata la richiesta di dimissioni, ma l’esponente del Carroccio era rimasto al suo posto. Gli inquirenti si erano poi trovati davanti al muro della presunta insindacabilità e avevano sollevato il conflitto. Adesso gli atti torneranno a Bergamo per l’esercizio dell’azione penale.

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