di Alessandra Maino*
“Attenzione al post o al tweet, possono costare il posto di lavoro”. S’intitolava così il commento pubblicato pochi giorni fa sul Sole 24 ore relativo alla sentenza n. 62/2018 con cui il Tribunale di Busto Arsizio ha stabilito come “siano sufficienti pochi caratteri dei tweet” per ledere sia l’immagine del datore sia il vincolo di fedeltà posto alla base di ogni rapporto di lavoro. Si discute molto, oggi, della legittimità o meno dei licenziamenti di quei dipendenti che esternano nei social opinioni piccate nei confronti dei datori di lavoro con toni considerati diffamatori ed offensivi, oltrepassando i limiti del diritto di critica.
A prescindere tuttavia dall’effettivo contenuto di un post e, quindi, senza entrare nel merito delle condotte assunte, preme evidenziare come alcune sentenze di merito abbiano dato rilievo anche alle scelte fatte dal lavoratore/utente nella fase delle impostazioni di privacy e account.
In particolare, con sentenza del 14 settembre 2016, il Tribunale di Bergamo ha chiarito il concetto per cui il profilo pubblico di un utente equivale a una pubblica piazza e pertanto la “pubblicazione di un post o la condivisione di immagini implica l’accettazione da parte del mittente del potenziale libero accesso al materiale condiviso da parte di una cerchia indeterminata di persone”.
Anche se nel caso esaminato dal Tribunale il licenziamento del lavoratore, che aveva pubblicato tramite Facebook una foto che lo ritraeva con le armi in mano, era stato dichiarato illegittimo per il semplice fatto che la condotta extra lavorativa contestata non era così grave tale da giustificare il recesso, la natura pubblica di quel post non avrebbe consentito al dipendente di avanzare nessuna legittima aspettativa di privacy.
Prima ancora di valutare la rilevanza o meno del contenuto dei post ai fini disciplinari, l’orientamento espresso dal Tribunale e fatto proprio da altre Corti di merito muove allora dal presupposto che, quando un lavoratore decide di utilizzare i social network per manifestare il proprio malessere, l’insoddisfazione o il disappunto per il rapporto di lavoro, senza filtrare la cerchia di destinatari, accetta il rischio che il suo post possa essere conosciuto da un numero indeterminato di soggetti. Tra questi potrebbero rientrare anche coloro che sono in grado di capire a chi è si riferisca quel determinato messaggio e quindi anche lo stesso datore di lavoro.
Questo rischio è ancora più elevato quando un post è preceduto da un hashtag: in questo caso è evidente che anche se il profilo dell’utente è privato, il tag raggiungerà milioni di destinatari, visto che la finalità dell’hastag è proprio quella di consentire agli utenti di trovare più facilmente messaggi con specifici temi o contenuti. Per queste ragioni le impostazioni privacy diventano parte delle condotte addebitate.
Attenzione che anche le impostazioni dell’account sono state esaminate da alcuni tribunali chiamati a decidere sulla legittimità o meno dei licenziamenti per ragioni disciplinari. Un lavoratore accusato di aver pubblicato in un social network post denigratori e lesivi della reputazione aziendale, non potrà difendersi sostenendo di aver subito una violazione del proprio profilo, ma dovrà anche darne prova concreta tramite, ad esempio denuncia di reato di abusiva intromissione nel profilo Facebook.
Laddove non si riesca a fornire tale tipo di prova, è evidente che quel profilo sarà per forza di cose riconducibile all’autore del post. In ragione delle norme contrattuali di Facebook, occorre allora che il soggetto assuma una condotta propositiva nel caso di violazione del proprio account, come precisato in un’ordinanza dal Tribunale di Milano nel 2013.
Quanto emerge dalle aule dei tribunali ci porta a suggerire, da un lato, maggior prudenza ai lavoratori che decidono di dare libero sfogo alle proprie opinioni sul conto del datore di lavoro o del contesto aziendale sui social, dall’altro di scegliere con attenzione le impostazioni di privacy e account; questo al fine di evitare che proprio la decisione di rendere pubblico il proprio profilo facebook possa avere effetto boomerang nei confronti del lavoratore in fase di contestazione disciplinare.
* Curiosa e attenta ai cambiamenti socio-economici, ho maturato la mia esperienza professionale, specializzandomi nel diritto del lavoro, in collaborazione con il principale sindacato italiano. Ho scelto di dedicarmi con impegno alla tutela dei lavoratori perché, come diceva Pellizza da Volpedo, credo che per rivendicare i propri diritti sia necessaria una “lotta serena, calma e ragionata”. Originaria di Vicenza, vivo e lavoro a Milano da oltre tre anni.