Entra in vigore il nuovo articolo 570 bis del codice penale. Fino ad oggi la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro erano previste solo per chi "fa mancare i mezzi di sussistenza", cioè l'essenziale per vivere. Critico il numero uno degli avvocati matrimonialisti: "Norma poco chiara sulle spese straordinarie e non vale per le coppie non sposate". Il ministero: "No, obbligo anche per chi è unito civilmente"
Non versare l’assegno di mantenimento diventa reato. Entra in vigore il 6 aprile, infatti, l’articolo 570 bis introdotto nel codice penale dal decreto 21 del 2018, che prevede il carcere fino a un anno o una multa fino a 1.032 euro per l’ex coniuge che si sottrae all’obbligo di pagare quanto pattuito in sede di separazione o divorzio in favore dell’altro coniuge e dei figli. La nuova disposizione ha l’intento di fare chiarezza rispetto ed ampliare le tutele rispetto a quelle garantite dall’articolo 570 (‘Violazione degli obblighi di assistenza familiare’) che prevede le stesse pene ma solo per chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”. Ma secondo Gian Ettore Gassani, presidente dell’Associazione avvocati matrimonialisti italiani, la norma “è scritta malissimo“, non spiega che cosa accade a chi non paga le spese straordinarie (come le visite mediche) e vale solo per i coniugi ma non per chi è unito civilmente. Il ministero ha però chiarito che si applica anche alle coppie di genitori che hanno sottoscritto un’unione civile.
Fino ad oggi pena solo per chi faceva mancare l’essenziale ai figli – Per l’avvocato Giuseppe Mauro, specializzato in diritto di famiglia, la disposizione attuativa del ministero della Giustizia, firmata dal ministro Andrea Orlando, “amplia la tutela legale che il codice penale offre in ambito familiare, sia da un punto di vista soggettivo (tutela estesa dai soli discendenti anche agli ex coniugi) che oggettivo (il reato verrà commesso non solo da chi faccia mancare i mezzi di sussistenza, ma anche da chi ometta di versare l’assegno di mantenimento)”. “L’art. 570 limitava la pena al genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti, generalmente ai propri figli. Ora quelle pene, come recita lo stesso articolo 570 bis, si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
Da ora in poi conseguenze anche per chi versa solo parte del dovuto anche se ha mezzi – “Sino ad oggi”, chiarisce l’avvocato, “commetteva reato solamente chi faceva mancare ai figli i mezzi di sussistenza (ovvero l’essenziale per vivere: cibo, vestiario e casa) ma non anche chi, ad esempio, a fronte di un assegno di mantenimento di 1000 euro, decideva arbitrariamente di versarne 500“. “Ora non sarà più così e la reclusione (quantomeno sulla carta) sarà prevista anche a carico di chi ometterà di versare – ai figli o all’ex coniuge – l’assegno stabilito. In sostanza ogni inosservanza dei propri impegni diventa sempre più insidiosa se non motivata con estrema precisione in sede di giudizio. È vero, infatti, che alcuni padri si sono ‘salvati’ dimostrando la loro ‘effettiva incapacità economica‘, ma questa è una prova molto difficile che a nulla serve rispetto ad un grave stato di necessità”, conclude Mauro.
“Chiarire sulle spese straordinarie. E deve valere anche per le coppie gay unite civilmente” – Molto critico invece Gassani. “Sul tema delle spese straordinarie mi auguro che il legislatore chiarisca. Sono spesso più alte di quelle ordinarie, ma nella norma, che è molto sintetica e si compone di quattro righe, non se ne fa cenno. Chiediamo quindi un intervento correttivo, anche di un solo rigo, che chiarisca questo punto e indichi se è passibile o meno di reato chi non paga per le scuola dei figli o per il dentista o per la palestra“. Quanto al fatto che nella norma si menzionino solo i “coniugi”, per Gassani il riferimento interpretativo deve essere “la legge 76 che ha disciplinato le unioni civili per le coppie omosessuali e i patti di convivenza per le coppie eterosessuali che non scelgano il matrimonio, ma sanciscano la loro unione di fronte a un avvocato o un notaio e all’ufficiale di stato civile: in caso di separazione il diritto al mantenimento è garantito proprio sulla base di quanto sancito nel contratto di convivenza”. Il ministero ha però precisato che la norma che “estendeva ai genitori non sposati la possibilità di sanzione penale per la mancata corresponsione dell’assegno ai figli è ancora in vigore” e quindi va riferita anche alla nuova disposizione sull’assegno di mantenimento ed il reato e le sanzioni in caso di mancato versamento.