di Francesco Montorio*

A 70 anni dalla sua entrata in vigore, la nostra Costituzione non sembra essere stata “onorata” dalla politica. Su questo blog, poche settimane fa, rievocandone il primo articolo, ci si chiedeva “Su quale ‘lavoro’ è fondata la nostra Repubblica?”. La risposta in alcuni esempi, poco rassicuranti.

Eppure i costituenti sono stati espliciti sul tema. Con quel linguaggio volutamente semplice per garantire una “chiarezza” (Piero Calamandrei) necessaria a rendere comprensibile a tutti i cittadini quelle norme che sono – ancora oggi – le fondamenta giuridiche del nostro essere comunità. Vediamole.

Già nel primo articolo si parla del lavoro (il termine ricorre 19 volte!) come fondamento della Repubblica, dell’Italia. All’art. 4 si configura il lavoro come diritto del cittadino e suo dovere – “secondo le proprie possibilità e la propria scelta” – e si precisa che la Repubblica “promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”. Agli articoli 2 e 3 si ribadisce che “la Repubblica (…) richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” ed è sempre “compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli (…), che, (…) impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Ebbene, un terzo dei Principi fondamentali è dedicato proprio al lavoro. Principi ripresi in quasi tutto il Titolo III, dei Rapporti economici. All’art. 35 si ribadisce che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni”. All’art. 36 si precisa che “il lavoratore ha diritto a una retribuzione (…) sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”; quindi a un lavoro che gli consenta ciò. Si evidenziano poi categorie che necessitano di maggiori attenzioni e tutele: donne, minori, inabili (artt. 37 e 38).

Persino il fondamentale art. 41  “strattonato” nelle aule di tribunali del lavoro da molti avvocati “datoriali” – dopo aver sancito che “l’iniziativa economica privata è libera”, subito precisa che “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Sintesi perfetta di quando fin lì affermato e del concetto posto all’art. 36: lavoro e dignità del lavoratore, della persona. Concetti inscindibili. Con indicazioni attuative per la Repubblica declinate con accuratezza di termini: fondata, riconosce, tutela, promuove.

Evidente la sproporzione “quali-quantitativa” fra il pur fondamentale (ribadiamolo) art. 41 1°comma e tutti gli altri – artt. 1, 2, 3, 4, 35 etc. -, necessaria per la consapevolezza che in assenza di leggi coerenti, in una situazione di “parità giuridica” – come nel codice civile del 1942, artt. 2118 e 2119 -, si avallerebbe la “legge del più forte” nel palesemente impari confronto fra impresa e lavoratore. Del resto, come diceva don Lorenzo Milani: “Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali”. Semplice, chiaro.

Allora perché l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori è stato “svilito” prima (Fornero 2012) ed eliminato poi (Jobs Act 2015) creando il “lavoro a tempo indeterminabile” e formalizzando la precarizzazione?

Culmine di un percorso politicosocialecivile e giuridico che ha tratto ispirazione, obiettivi e propulsione proprio dalla Costituzione, esso va inteso come norma fondamentale a tutela del lavoro e della dignità, limite ad arbitrii e sopraffazioni. Non come “semplicistica” difesa per “fannulloni” – il lavoro è anche un dovere, come affermato dall’art. 4 Cost. – o per “blindare” il posto di lavoro anche a fronte di reali crisi aziendali. Spesso bollato come “totem ideologico” è stato invece riconosciuto come una “buona e illuminata legge” anche da personaggi di notoria impronta liberale (Indro Montanelli). Non si può dire, poi, che abbia ostacolato la ripresa economica, come testimonia anche la crescita del reddito pro-capite dal 1970.

Si è eliminato un diritto che riguardava direttamente più di 6 milioni di lavoratori e solo poco più di 100.000 aziende, il 2,4% in un contesto prevalentemente di micro e piccole imprese. In questi ultimi anni si è sacrificata la dignità delle persone ricavandone una illusoria (e comunque diseguale) ripresa economica e occupazionale. Tutto in nome di una flessibilità che non garantisce occupazione mentre “crescono povertà e disuguaglianze”.

Presto la Suprema Corte si pronuncerà sulla illegittimità costituzionale del “contratto a tempo ‘indeterminabile’” del Jobs Act. In molti auspichiamo una sentenza in linea con lo “spirito della Costituzione, apripista al completo ripristino dell’originario art. 18, ante Fornero 2012.

Il legislatore deve intervenire per ridare dignità alle persone nello spirito della Costituzione. Qualunque sarà lo scenario politico, occorre ora non “restare indifferenti”, “metterci l’impegno, la propria responsabilità” (Calamandrei), insomma fare tutti un grande lavoro!

Funzionario di un importante gruppo aziendale, con una trentennale esperienza maturata presso società leader. Professional coach (diplomato ACSTH-ICF), ho tenuto docenze seminariali presso l’Università Insubria di Varese (Scienza della Comunicazione). Ho difeso la Costituzione col Comitato per il No di Milano, ora realizzo incontri per far conoscere la drammaticità delle leggi di Mario Monti e Matteo Renzi sui licenziamenti individuali e sostenere il ripristino dell’art. 18. Sono associato a Giuristi Democratici e Comma2.

Community - Condividi gli articoli ed ottieni crediti

PERCHÉ NO

di Marco Travaglio e Silvia Truzzi 12€ Acquista
Articolo Precedente

Cagliari, trenta persone rischiano di essere licenziate anche se il lavoro c’è

next
Articolo Successivo

Torino, Tribunale del lavoro respinge ricorso dei rider Foodora “licenziati dopo proteste”: “Non era subordinazione”

next