Diritti

Molestie sessuali, anche il datore di lavoro può rispondere del reato se non l’ha impedito

di Francesca Garisto* e Paola Frasson**

Commentando un caso di stalking subito da una lavoratrice dipendente di un ente pubblico, abbiamo di recente scritto riguardo alle violenze sul luogo di lavoro di cui sono vittime in prevalenza le donne.

Le condotte maltrattanti e moleste ai danni dei lavoratori sono punite oltre che dall’articolo 612 bis (atti persecutori-stalking), anche dagli articoli 609-bis (violenza sessuale) e 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi) del nostro codice penale.

Mentre l’art. 609-bis trova applicazione senza difficoltà anche per gli abusi commessi nei contesti lavorativi, l’art. 572 – pensato dal legislatore per lo più per il caso dei maltrattamenti in famiglia” – viene esteso ai maltrattamenti posti in essere nei luoghi di lavoro se ricorrono (oltre alla condotta oggettiva) anche determinati requisiti individuati dalla giurisprudenza della Cassazione (tra cui il carattere della “parafamiliarità” nel rapporto lavorativo, la posizione di autorità del soggetto maltrattante nei confronti della vittima, ecc.).

Sono per lo più le lavoratrici ad essere destinatarie sia di molestie sessuali che di condotte vessatorie e discriminatorie, che spesso assumono rilevanza non solo nel processo civile ma anche in quello penale.

Il Tribunale di Milano ha recentemente pronunciato una sentenza degna di interesse e in qualche modo esemplare, giudicando il caso di una giovane donna (assistita dal nostro studio) sottoposta per oltre un anno a umiliazioni, maltrattamenti e molestie sessuali da parte del proprio superiore gerarchico sul posto di lavoro.

La lavoratrice si è costituita parte civile nel procedimento penale contro l’autore del reato e ha chiesto e ottenuto la citazione della società datrice di lavoro affinché venisse riconosciuta responsabile – insieme al soggetto tratto a giudizio – dei danni patiti in seguito alle condotte illecite di questi. Il tribunale non solo ha giudicato l’imputato penalmente responsabile  ritenendo pienamente integrati i maltrattamenti dai ripetuti atti di violenza psicologica (apprezzamenti volgari a sfondo sessuale, richieste di incontri extra-lavorativi, battute e allusioni alternate a insulti e umiliazioni, anche alla presenza dei colleghi) e le molestie sessuali dai ripetuti palpeggiamenti in varie parti del corpo, dagli strusciamenti del corpo subiti dalla donna, dai tentativi di estorcerle baci – condannandolo così al risarcimento dei danni patiti dalla lavoratrice, ma ha ritenuto la società datrice di lavoro civilmente responsabile, unitamente all’imputato, per i medesimi danni.

Il tribunale, cioè, ha ritenuto che il datore di lavoro – non avendo attuato le misure adeguate a tutelare la lavoratrice, sebbene messo più volte al corrente delle condotte che era costretta a subire – dovesse rispondere del danno causato dal comportamento illecito dell’imputato, anch’egli proprio dipendente.

Questo è possibile in quanto da un lato l’art. 2049 codice civile afferma la responsabilità del datore di lavoro per il fatto illecito commesso dai propri subalterni nell’esercizio delle loro incombenze laddove non dimostri di aver fatto tutto quanto possibile per impedire l’evento dannoso dall’altro; dall’altro poiché l’art. 2087 codice civile prevede l’obbligo dell’imprenditore/datore di lavoro di apprestare tutte le misure idonee a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri dipendenti.

Il tribunale però, non si è limitato a riconoscere la responsabilità civile del datore di lavoro, ma ne ha ravvisato anche quella penale e qui sta la prima particolarità della sentenza. Ha ritenuto, infatti, che la violazione dell’art. 2087 da parte della società datrice di lavoro – che non ha garantito la salute fisica e morale della lavoratrice, ossia non ha impedito la commissione degli illeciti – non solo comporta il suo obbligo a risarcire i danni ma può determinare anche la responsabilità penale personale e diretta del titolare e/o legale rappresentante della società.

L’art. 40 comma 2 codice penale, infatti, prevede espressamente che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. Il datore di lavoro, sebbene avesse il preciso obbligo giuridico di impedire la commissione del reato, non ha invece assunto alcuna iniziativa, così anzi rafforzando – secondo la sentenza – l’intento criminoso dell’imputato che con la propria inerzia ha contribuito a realizzare.

Il tribunale ha pertanto disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché valuti l’effettiva responsabilità del datore di lavoro/persona fisica per gli stessi reati già contestati e ritenuti accertati in capo all’imputato. Non è tutto: il tribunale ha disposto la trasmissione degli atti anche per la valutazione della responsabilità penale di alcuni colleghi di lavoro della persona offesa per il reato di falsa testimonianza, ritenendo false e inverosimili le eclatanti negazioni e reticenze degli stessi durante il loro esame testimoniale.

In effetti, la mancanza di solidarietà dei colleghi di lavoro della vittima è un fenomeno diffuso che per certi versi può anche comprendersi (si tratta di persone che hanno l’esigenza di mantenere quel posto di lavoro che ben potrebbe essere messo a rischio da una loro genuina deposizione): ma un giudice attento, come in questo caso, può riconoscere la falsità di dichiarazioni così contrastanti rispetto agli altri elementi di prova.

La sentenza costituisce dunque un esempio di adeguata valorizzazione della testimonianza della persona offesa, oltre che di corretta applicazione nel processo penale di norme sia civili che penali a tutela delle lavoratrici vittime di molestie e maltrattamenti sul luogo di lavoro.

* Avvocata penalista, consulente della CGIL di Milano, vice-presidente del Centro antiviolenza Casa delle Donne Maltrattate di Milano, da sempre impegnata nella difesa delle donne vittime di violenza, psicologica, fisica ed economica, che si consuma in ambito “domestico” e nella difesa di uomini e donne che subiscono violenza, in tutte le sue espressioni, nei luoghi di lavoro.
** Avvocata, socia dello Studio legale Lexa di Milano, con particolare specializzazione riguardo alla tutela dei diritti personali e alle discriminazioni in ambiente lavorativo e familiare.