Ormai quotidianamente i media ci informano di fatti relativi ad aggressioni da parte di studenti a danno di docenti di ogni ordine e grado e quotidianamente veniamo messi dinanzi lacune legislative, normative, educative e formative di vario tipo: ogni giorno cioè i media restituiscono alla pubblica opinione un quadro alquanto allarmante, tanto per i fatti di cui si viene a dar nota quanto per le misure che di volta in volta vengono adottate al fine di dare risposta ai fatti stessi.

Misure, è bene chiarirlo fin da principio, assolutamente inconsistenti, inadeguate e a tratti ridicole: quale incidenza vogliamo che abbia la solita sospensioncina, la nota o il richiamo formale su alunni che – diciamolo chiaramente – non hanno alcun problema a minacciare e aggredire in vario modo coloro i quali (prima ancora di essere docenti) rappresentano a pieno titolo l’autorità?

Ultimo in ordine di apparizione è il fatto relativo allo studente di Lucca che, dinanzi compagni di classe gaudenti e per nulla scandalizzati – piuttosto che intervenire e calmarlo sghignazzavano filmando il tutto col cellulare -, ha aggredito verbalmente un proprio docente intimandolo a mettergli sei sul registro: una pubblica umiliazione che ha raggiunto il suo culmine quando l’alunno si è spinto a chiedere al docente di mettersi in ginocchio.

Se quanto accaduto risulta essere di una gravità inaudita, ancora più sconcertante è il fatto che l’evento – così come tutti quelli che lo hanno preceduto – venga classificato dai media come atto bullistico. Ebbene, di bullismo non si tratta affatto, essendo questo (da definizione) il “fenomeno delle prepotenze perpetrate da bambini e ragazzi nei confronti dei loro coetanei soprattutto in ambito scolastico”.

Come poi ricordano gli studiosi Angela Guarino, Riccardo Lancellotti e Grazia Serantoni nel volume Bullismo. Aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento (Franco Angeli), il bullismo indica “un insieme di comportamenti verbali, fisici e psicologici reiterati nel tempo, posti in essere da un individuo, o da un gruppo di individui, nei confronti di individui più deboli”.

Dunque, per quale motivo continuare a classificare i gravissimi fatti di cui ci stiamo occupando con categorie che nulla hanno a che vedere con gli stessi? I fatti di Lucca – così come tutti quelli di cui veniamo oramai informati a cadenza terribilmente regolare – non erano rivolti a coetanei o soggetti più deboli: quei fatti, se proprio li si vuole inquadrare in qualche modo, hanno molto più probabilmente a che fare con una categoria giuridica ben precisa, quella cioè esplicata dall’articolo 341 bis del codice penale, che recita: “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Il reato in questione, come si può facilmente intuire, è quello di oltraggio a pubblico ufficiale: essendo i docenti scolastici pubblici ufficiali ed essendo il fatto di cui sopra – come i molti altri di cui abbiamo avuto ultimamente notizia – relativo a minori sopra i 14 anni, occorre allora che l’accaduto venga chiamato dagli organi che si occupano di darne notizia col proprio nome e non con appellativi o etichette che non c’entrano assolutamente nulla. L’art. 98 del codice penale ritiene infatti imputabile “chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità d’intendere e di volere”, indicando, infine, una diminuzione di pena rispetto agli individui maggiorenni.

Chiediamo pertanto agli organi di stampa di chiamare le cose col proprio nome e di dare dunque a fatti tanto gravi il giusto peso mediatico, affinché anche nell’opinione pubblica (anzitutto nei genitori e negli stessi alunni) inizi finalmente a formarsi l’idea di quanto poco convenga assumere determinati atteggiamenti nei confronti dei docenti, pubblici ufficiali nel pieno esercizio delle proprie funzioni.

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