Martedì 15 maggio è il termine ultimo per fare domanda di adesione alla nuova edizione della definizione agevolata, altrimenti detta rottamazione bis, relativa ai debiti a ruolo dal primo gennaio 2000 fino al 30 settembre 2017. Ecco come funziona
Ancora pochi giorni per regolare i debiti con enti pubblici e parapubblici senza pagare sanzioni e interessi. Martedì 15 maggio è infatti il termine ultimo entro il quale il contribuente potrà fare domanda di adesione alla nuova edizione della definizione agevolata, altrimenti detta rottamazione bis, relativa alle cartelle esattoriali che vanno dal primo gennaio 2000 fino al 30 settembre 2017. L’adesione alla definizione agevolata permetterà al cittadino moroso di sanare le irregolarità del passato senza costi aggiuntivi. Non si tratta di un beneficio da poco visto che il contribuente potrà risparmiare fino ad un terzo dell’ammontare indicato nelle cartelle (il 20% nel caso di contravvenzioni).
A patto però che sia disposto a mettere velocemente mano al portafoglio secondo le scadenze e gli importi indicati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione o dagli altri esattori delle tasse. Per questa ragione, prima di prendere una decisione, meglio farsi bene i conti in tasca. Sulla base della liquidità disponibile, il contribuente potrà quindi decidere di rottamare l’intero debito o solo alcune cartelle beneficiando così almeno in parte del condono fiscale. “La rottamazione può essere perfezionata anche solo per alcune delle cartelle”, spiegano dall’Agenzia. Magari anche con istanze diverse che rendono poi più facile la procedura nel caso in cui non si riesca poi a pagare tutte le cartelle che si sperava di poter saldare al momento della domanda.
Il primo passo è senza dubbio verificare se si può accedere alla rottamazione bis. Non potrà beneficiarne, ad esempio, il contribuente che abbia già aderito alla precedente definizione agevolata senza poi pagare il dovuto entro le scadenze. Sono invece riammessi i debitori che hanno in corso un piano di rateizzazione e che erano stati esclusi dalla precedente rottamazione perché morosi rispetto al pagamento delle rate. La domanda di rottamazione congela automaticamente i procedimenti esecutivi sul creditore a partire dalla data di presentazione della richiesta e durante tutta la procedura. Il beneficio decade però nel momento in cui non venga rispettata una scadenza di pagamento. Inoltre, se ci sono pignoramenti già in corso, allora il prelievo proseguirà ma andrà rimodulato in funzione del minor debito, scontato di interessi e mora, e delle nuove rate della rottamazione.
Se si decide di aderire alla definizione agevolata, bisognerà presentare all’Agenzia una domanda corredata da documento di identità e dalla dichiarazione sostitutiva per le richieste in proprio o in rappresentanza di terzi. L’istanza potrà essere depositata in tre diverse modalità: si può compilare il form direttamente sul sito dell’Agenzia della Riscossione senza alcun tipo di registrazione oppure si potrà consegnare il modello Da 2000/17 (SCARICA QUI IL MODULO) alla direzione regionale competente via posta certificata. E’ possibile anche consegnare la domanda direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che, in vista della scadenza, ha allungato gli orari di apertura al pubblico: a Roma, Milano, Napoli e Torino, le filiali saranno aperte fino alle 16.15, mentre in altri 113 sportelli dislocati su tutto il territorio nazionale i servizi saranno garantiti un’ora in più, fino alle 14.15. Inoltre, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione resteranno aperti anche sabato 12 maggio.
Tornando alla fase operativa, depositata la domanda, l’Agenzia comunicherà al contribuente se l’istanza è stata accettata o meno indicando le ragioni dell’eventuale rigetto. La risposta arriverà entro fine giugno per le cartelle del 2017 ed entro il 30 settembre per quelle relative al periodo 2000-2016. Se la domanda è stata accettata, la comunicazione dell’Agenzia indicherà anche tempi e importi da versare: i pagamenti potranno essere dilazionati in massimo tre rate (ottobre e novembre 2018, febbraio 2019) per le cartelle 2017 e in massimo cinque per quelle 2000-2016 (luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019). E’ fatta salva la possibilità di pagare interamente il dovuto in un’unica rata a luglio.
Una volta preso l’impegno, il contribuente dovrà assolutamente rispettare le scadenze che sono tassative: il mancato pagamento nei termini implica l’immediata uscita dalla rottamazione. Il contribuente perderà cioè il beneficio dello sconto di more e interessi. Riprenderà quindi a pagare il debito pre-rottamazione. Intero o a rate, alla prima scadenza utile. “Se si decide già all’atto del pagamento della prima rata della definizione agevolata quali cartelle rottamare, per le altre, qualora interessate da una precedente rateizzazione in essere, possono essere ripresi i pagamenti della rateizzazione – spiegano fonti dell’Agenzia -. In questo caso, i pagamenti della rateizzazione possono essere ripresi con cadenza mensile, pagando la prima rata che non era stata pagata entro la prima scadenza, del piano di pagamento rateale, successiva alla scadenza prevista per la prima rata della rottamazione”.
Se, invece si paga la prima rata della rottamazione per tutte le cartelle, e solo successivamente si proseguono i pagamenti solo per alcune, “allora non si potrà proseguire con la rateizzazione che è stata già revocata con il pagamento della prima rata di rottamazione”. In questo caso, come pure per ogni incongruenza nei conti che dovesse risultare dal prospetto o dalle rate, il contribuente dovrà rivolgersi direttamente agli sportelli dell’Agenzia richiedendo nuovi conteggi o inviare un reclamo all’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it.
Quanto ai pagamenti, bisognerà usare, entro la scadenza indicata, gli appositi bollettini Rav forniti dall’Agenzia con il codice numerico che identifica l’atto. Si potrà pagare via banca, Poste, Tabaccai convenzionato con Banca 5 spa, Lottomatica e Sisal. Ma si potrà anche effettuare il pagamento direttamente agli sportelli dell’Agenzia, sul portale web e via App Equiclick (in questi ultimi due casi solo per utenti autenticati). In caso di pagamenti dall’estero è possibile utilizzare il bonifico bancario “indicando obbligatoriamente nella causale il codice fiscale, il numero del documento che si intende pagare e, in caso di rateizzazione, anche il numero di protocollo del piano e quello della rata che si vuole pagare”, si legge sul sito che mette in allerta i contribuenti sui falsi email e sms su avvisi di pagamento “con mittente riscossione.agenziaentrate@swisspay.it,assistenza.equitalia@italia.it o simili” cui l’Agenzia è assolutamente estranea.
A questo punto, non resta molto da attendere per sapere quanti contribuenti aderiranno alla definizione agevolata. “Al 26 aprile scorso, le richieste depositate sono state circa 455mila di cui la metà attraverso i servizi digitali e la posta elettronica certificata, mentre il resto dei contribuenti ha scelto uno dei 200 sportelli di Agenzia delle entrate – Riscossione. Nella classifica per regione, il Lazio è in testa con circa 77mila domande presentate, seguita dalla Lombardia (circa 58mila) e dalla Campania (quasi 47mila)”, spiega una nota dell’Agenzia. Resta da capire se, alla prova dei pagamenti, verranno portate tutte avanti fino in fondo.