Nella circolare pubblicata dal Ministero per le politiche agricole vengono chiarite le regole di attuazione dalla legge 2 dicembre 2016 entrata in vigore il 14 gennaio 2017. La pianta, per essere coltivata liberamente, deve avere un tasso di thc inferiore allo 0.2%
Via libera alla coltivazione della canapa se la pianta ha un tasso di thc inferiore allo 0,2% mentre, come previsto da regolamento europeo, è necessaria l’autorizzazione nel caso in cui la percentuale sia superiore. Qualora questa risulti superiore allo 0,2% ma entro il limite dello 0,6% l’agricoltore non ha alcuna responsabilità. Se però la soglia viene oltrepassata, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa.
È questo il contenuto della circolare pubblicata dal Ministero delle politiche agricole e che riguarda le disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa della varietà Cannabis Sativa. L’obiettivo è di chiarire le regole di attuazione dalla legge 2 dicembre 2016 entrata in vigore il 14 gennaio 2017. Nella circolare del ministero vengono così stabilite le regole di coltivazione nell’ambito del florovivaismo della canapa, individuando i settori produttivi dove può essere impiegata che vanno dall’alimentazione alla cosmesi, dall’industria e artigianato al settore energetico e alle attività didattiche e di ricerca industriale.
“Si tratta di un provvedimento necessario per chiarire i possibili usi della canapa coltivata nell’ambito del florovivaismo in modo da attuare pienamente una buona legge e precisarne il suo campo di applicazione – dichiara il vice ministro Andrea Olivero – in questo modo agevoliamo anche l’attività di controllo e repressione da parte degli organi preposti”.
Nella circolare sono riportate anche le regole di coltivazione nell’ambito del settore florovivaistico, a partire dal fatto che la riproduzione di piante di canapa è consentita esclusivamente da seme certificato; e poi non è permessa la riproduzione per via agamica di materiale destinato alla produzione per poi essere venduto; il vivaista deve conservare il cartellino della semente certificata e la relativa documentazione di acquisto per un periodo non inferiore a 12 mesi; la vendita delle piante a scopo ornamentale è consentita senza autorizzazione; le importazioni a fini commerciali di piante di canapa da altri paesi non rientrano nell’ambito di applicazione della legge e, in ogni caso, devono rispettare la normativa dell’Unione europea e nazionale vigente in materia.
Con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, la circolare precisa che rientrano nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché derivino da una delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, il cui contenuto di thc non superi i livelli stabiliti dalla normativa.
La legge 242, ricorda infine il Ministero, riguarda la disciplina della coltivazione e della trasformazione della canapa; l’incentivazione dell’impiego e del consumo finale di semilavorati provenienti da filiere locali; lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l’integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; la produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; la realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.