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Impeachment per “alto tradimento” o “attentato a Costituzione”. Il giurista: “Il Colle ha rispettato le sue prerogative”

La procedura di messa in stato d'accusa per Mattarella, voluta da M5s e Fratelli d'Italia dopo il suo no al nome di Savona al dicastero del Tesoro, è prevista dall'articolo 90 della carta costituzionale. Secondo il giurista Cesare Pinelli, però, si tratta di un'ipotesi infondata. Nella storia della Repubblica ci sono diversi precedenti, fra cui quelli di Giovanni Leone, Francesco Cossiga e Giorgio Napolitano

“Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nel l’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri”. Così recita l’articolo 90 della carta costituzionale, che indica i confini entro cui può essere chiesta la procedura di impeachment per il capo dello Stato. Un’ipotesi che il Movimento 5 stelle e Fratelli d’Italia hanno avanzato contro Sergio Mattarella, dopo la sua decisione di non approvare il nome di Paolo Savona per il dicastero del Tesoro (e quindi di far crollare le trattative per la nascita del nuovo governo).

L’iter della messa in stato d’accusa – Il primo passo è la presentazione (sostenuta dal materiale probatorio) della richiesta di impeachment al presidente della Camera, che poi trasmette la documentazione a un Comitato “formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti” (a dirlo è la legge costituzionale n.1 dell’11 marzo 1953 che norma questa procedura). Stabilita la legittimità dell’accusa dopo un verdetto votato a maggioranza, viene presentata una relazione al Parlamento riunito in seduta comune. Qui si può decidere per l’archiviazione, l’autorizzazione a procedere, la richiesta di ulteriori indagini. Se viene proposta la messa in stato d’accusa, i deputati e i senatori della Repubblica sono chiamati al voto a scrutinio segreto. Qualora si raggiunga la maggioranza assoluta, il capo dello Stato viene destituito. L’ultima parola (come stabilisce l’articolo 134 della Carta) spetta poi alla Corte costituzionale che, con il supporto di sedici giudici estratti a sorte, potrà (dopo un vero e proprio processo) emettere la sentenza inappellabile.

Il giurista Pinelli: “Ipotesi infondata” – “Il presidente della Repubblica si è mantenuto nell’ambito delle sue prerogative sia in questi giorni e particolarmente nella giornata di oggi”, ha dichiarato Cesare Pinelli, docente di Diritto Costituzionale alla università La Sapienza di Roma. “L’ipotesi di una sua messa in stato d’accusa è completamente al di fuori della Costituzione. Non ci sono minimamente gli estremi nel caso del capo dello Stato, anzi, c’è da chiedersi quanto siano conformi alla Costituzione certe dichiarazioni dei politici che le fanno”, ha concluso il giurista.

I precedenti – Nella storia repubblicana la messa in stato d’accusa è stata evocata più volte – con Giovanni Leone, Francesco Cossiga e Giorgio Napolitano – ma mai portata a termine. Nel caso (eclatante) di Leone, il presidente si dimise il 15 giugno 1978 quando la direzione del Pci annunciò di voler avviare l’impeachment per il cosiddetto scandalo Lockheed (da cui fu poi scagionato). Cossiga invece parlò di “gioco al massacro” per le accuse di aver gestito presunti fondi neri quando era ministro dell’Interno e la proposta di processarlo in Parlamento non fu mai portata a termine. La richiesta di impeachment più recente è quella a Giorgio Napolitano, voluta dal Movimento 5 stelle e archiviata prima di arrivare in Aula.