Dopo il niet del Colle al cosiddetto governo del cambiamento volano schiaffi, insulti e pure brandelli di manuali di diritto costituzionale. Vengono citati e riprodotti in rete, non sempre a proposito, per bollare come “eversivo” o legittimo il rifiuto del Capo dello Stato al ministro Paolo Savona proposto dall’esecutivo giallo-verde, decisione che lo ha fatto saltare all’ultimo dopo 80 giorni di faticose mediazioni. Ma che dicono poi questi manuali? E quel che dicono conta davvero? Archiviato quel governo mai nato se ne può anche aprire qualcuno e ripescare l’art. 92: “Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri”. Facile no? Niente affatto, perché non precisando oltre queste parole, ciascuna apre infinite discussioni: chi rivendica una lettura autentica e formale del testo e chi un’interpretazione pratica e convenzionale. Puristi contro pragmatici. La discussione non è nuova, visto che la storia repubblicana ha visto diversi presidenti sbattere la porta in faccia ai vari Previti, Maroni e Gratteri. Con immancabili proteste ma senza la minaccia di messa in stato d’accusa che viene ora evocata dai Cinque Stelle.

In queste ore i supporter leghisti e M5S postano passaggi di alcuni “testi sacri” del diritto che non lascerebbero dubbi. Ad esempio i manuali di Costantino Mortati, Livo Paladin e Temistocle Martines degli anni Settanta le cui edizioni rivisitate sono ancora oggi impiegate nelle facoltà di Diritto, da Bolzano a Palermo. Dai quali vengono via via estrapolate e riprodotte frasi che si vorrebbero definitive sul punto, come questa: “Il Presidente della Repubblica non potrebbe rifiutare alcuna nomina, se non nel caso estremo di soggetto palesemente privo dei requisiti richiesti per ricoprire l’ufficio”. E ancora questa: “È quindi evidente che i ministri debbano avere la fiducia del Presidente del Consiglio, ed è da escludere che il capo dello Stato abbia il potere di rifiutarne la nomina”. Parole che sembrano escludere un margine di discrezionalità del Capo dello Stato sui nomi proposti dal Presidente del Consiglio e in generale un protagonismo così spinto nella formazione del governo. E fanno pure il paio con la definizione dei ruoli e dei limiti dei due “presidenti” riportata niente meno che sul sito del Governo italiano, laddove si legge che “il Presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell’incaricato, né può revocargli il mandato per motivi squisitamente politici”. E dunque? Per capire cosa è successo ieri, oggi bisogna forse interpellare costituzionalisti viventi e chiedere a loro.

Sul punto è intervenuto un benemerito come Valerio Onida, docente alla Statale di Milano e già presidente della Corte Costituzionale, secondo cui la scelta di Mattarella di “non dar vita a un governo per la presenza di una persona e le possibili idee politiche che potrebbe portare avanti, mi sembra andare al di là di ciò che dice la Costituzione quando parla della formazione di governo”. Più nello specifico “sul piano strettamente giuridico può dire “io non firmo”. Ma guardiamo alla logica del sistema: il presidente della Repubblica ha fatto un lungo giro di consultazioni per verificare l’esistenza di una maggioranza. Alla fine la maggioranza è emersa: i suoi esponenti hanno concordato una certa ipotesi di governo, invocando rigidamente la necessità di nominare Savona. Di fronte a questo il capo dello Stato si è opposto per ragioni politiche, non personali. A mio parere Mattarella è andato contro l’idea che il nostro sistema è un sistema parlamentare. Se Mattarella avesse avuto obiezioni in merito al programma di governo, avrebbe potuto farlo presente, rilevando aspetti di incostituzionalità. Ma non si è opposto per nulla al contratto di governo. Si è opposto solo a una persona, temendo che potesse mettere in pericolo la stabilità dei mercati finanziari, e la difesa dei risparmiatori”.

Di sicuro la questione resta come sospesa, tanto che la porrà ai suoi studenti sotto esame un più giovane costituzionalista come Antonio D’Andrea, docente di Diritto costituzionale all’Università di Brescia, dove da molti anni tiene un insegnamento progredito al secondo anno sul tema della forma di governo italiana. Poteva o non poteva Mattarella silurare Savona e con lui, di fatto, l’intero governo? “Il mio auspicio è che rispondano così: che la norma costituzionale non lo esclude espressamente mentre la manualistica in astratto tende a farlo, riconoscendo al Presidente al più solo un potere di controllo formale del possesso dei requisiti civili e di eleggibilità”. E quindi? “Che la consuetudine successiva ha poi portato a temperare la mancanza di ulteriori definizioni e limitazioni concedendo nei fatti un più ampio potere di indirizzo e di intervento al Presidente che è arrivato più volte al punto di porre dialetticamente la questione della nomina di un ministro, laddove questa risulti critica o incompatibile con quelli che a suo giudizio sono interessi costituzionali e rilevanti per il Paese. Ma darei forse un 30 a chi sa anche aggiungere una critica diversa, ad esempio sulla intempestività di Mattarella o sulla dubbia costituzionalità del governo del Presidente che si palesa ora”.  Sarebbe?

“Mattarella è stato quantomeno intempestivo nel suo intervento, nel senso che ha concorso come dice la Costituzione a promuovere la nascita di un governo e ha avvallato le fasi negoziali tra le forze politiche così come il programma suggellato in un contratto. Di più, ha avuto a disposizione la lista dei ministri decisi in sede politica. Possibile che all’ultimo abbia preso la risoluzione di non accettare a nessuna condizione un ministro sapendo che avrebbe rischiato di vanificare i passi compiuti e la sua stessa nascita? Da un punto di vista strettamente costituzionale ritengo sia molto più discutibile la nomina di un Governo minoritario, definibile come voluto dal Capo dello Stato e destinato a non ottenere alcuna investitura parlamentare che non l’obiezione sulla proposta di nomina di un ministro”.

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